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Municipio II
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Regolamento del Municipio
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Regolamento del Municipio II di Roma

REGOLAMENTO DEL MUNICIPIO DI ROMA II

INDICE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

art.1 Principi informatori

art.2 Il Municipio

TITOLO II
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

art.3 Ufficio Relazioni con il Pubblico

art.4 Informazione dei cittadini

art.5 Partecipazione dei cittadini alle attivita' istituzionali

art.6 Titolari dei diritti di partecipazione

art.7 Organismi di partecipazione di quartiere

art.8 Associazioni e organizzazioni sociali e di volontariato

art.9 Consulte

art.10 Forum

art.11 Assemblee o incontri dei cittadini

art.12 Assemblee o incontri con i cittadini sul bilancio

art.13 Referendum

art.14 Iniziativa popolare del referendum

art.15 Iniziativa popolare. Presentazione di proposte di Deliberazionee e di Risoluzione

art.16 Presentazione delle interrogazioni e delle interpellanze

art.17 Presentazione di Petizioni

art.18 Raccolta delle sottoscrizioni

art.19 Partecipazione dei cittadini singoli e associati ai provvedimenti

art.20 Azione popolare

TITOLO III
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

art.21 Composizione dei Gruppi Consiliari

art.22 Costituzione dei Gruppi Consiliari

art.23 Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari

art.24 Ufficio del Consiglio Municipale

TITOLO IV

art.24b (art.25) Consiglio del Municipio

art.24c (art.26) Attribuzioni del Consiglio del Municipio

TITOLO V
CONVOCAZIONE, VALIDITA', PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

art.25 Convocazione e presidenza del Consiglio del Municipio

art.26 Procedura delle convocazioni

art.27 Sedute di seconda convocazione

art.28 Validita' delle sedute e verifica numero legale

art.29 Computo del numero legale

art.30 Programmazione dei lavori del Consiglio

art.31 Durate delle sedute del Consiglio

art.32 Ordine del giorno delle sedute del Consiglio

art.33 Ordine dei lavori delle sedute del Consiglio

art.34 Funzioni e compiti della Presidenza dell'Assemblea consiliare

art.35 Funzioni di Segreteria del Consiglio

art.36 Assenze continuate dal Consiglio

art.36bis Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

art.37 Consigliere municipale Aggiunto

art.38 Ordine degli interventi

art.39 Durata degli interventi

art.40 Modalita' degli interventi

art.41 Richiesta della parola per fatto personale

art.42 Richiami al Regolamento, all'ordine dei lavori e alla priorita' di una votazione

art 43 Questioni pregiudiziale e sospensiva

art.44 Questione pregiudiziale di legittimita' in relazione alla normativa vigente

art.45 Discussione delle proposte di deliberazione, di risoluzione, delle mozioni, degli ordini del giorno

art.46 Presentazione, esame e votazione degli emendamenti e dei sub emendamenti

art.47 Adozione degli atti consiliari

art.48 Nomina e sostituzione degli scrutatori

art.49 Dichiarazione di voto e votazione finale

art.50 Divieto di parola durante la votazione

art.51 Votazione per alzata di mano

art.52 Votazione per appello nominale

art.53 Votazione a scrutinio segreto

art.54 Proclamazione dell'esito della votazione

art.55 Chiusura anticipata della discussione generale

TITOLO VI
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO MUNICIPALE

art.56 Pubblicita' delle sedute

art.57 Disciplina dei Consiglieri

art.58 Tumulti nell'aula

art.59 Ordine del Consiglio del Municipio e ordine pubblico nell'aula

art.60 Disciplina del pubblico

art.61 Disciplina delle sedute

TITOLO VII
ATTI CONSILIARI: IDENTIFICAZIONE E ITER

art.62 Gli atti del Consiglio

art.63 Deliberazioni

art.64 Risoluzioni

art.65 Presentazione e istruttoria delle deliberazioni

art.66 Presentazione e istruttoria delle risoluzioni

art.67 Istruttoria dei pareri

art.68 Proposte di deliberazioni comunali di iniziativa del Municipio

art.69 Mozioni

art.70 Ordini del giorno

art.71 Immediata eseguibilita' delle deliberazioni

art.72 Nomine e designazioni di spettanza del Consiglio municipale

TITOLO VIII
LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE, LE INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

art.73 Interrogazioni

art.74 Interpellanze

art.75 Presentazione e svolgimento di interrogazioni ed interpellanze

art.76 Interrogazioni ed interpellanze a risposta scritta

art.77 Interrogazioni ed interpellanze urgenti

art.78 Interrogazioni a risposta immediata

TITOLO IX
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE, PUBBLICITA' E ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI

art.79 Compilazione e contenuto dei verbali delle sedute del Consiglio municipale

art.80 Approvazione, annotazioni e rettifiche dei verbali e loro conservazione

art.81 Pubblicita' ed archiviazione degli atti consiliari

TITOLO X

art.82 Il Presidente del Municipio

art.83 Cessazione dalla carica del Presidente del Municipio

TITOLO XI
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO

art.84 Composizione, nomina e revoca della Giunta

art.85 Convocazione, programmazione e svolgimento delle sedute della Giunta

art.86 Funzioni e atti della Giunta

art.87 Verbalizzazione delle sedute della Giunta

TITOLO XII
LE COMMISSIONI CONSILIARI, GLI OSSERVATORI, I GRUPPI DI LAVORO

art.88 Funzioni e compiti delle Commissioni Consiliari

art.89 Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti

art.90 Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti

art.91 Commissioni Consiliari Speciali e di Indagine

art.92 Commissione delle Elette

art.93 Funzionamento delle Commissioni Consiliari

art.94 Partecipazione dei cittadini alle sedute delle Commissioni Consiliari

art.95 Consulta dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

art.96 Osservatori

art.97 Gruppi di lavoro

TITOLO XIII
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI MUNICIPALI

art.98 Riferimenti legislativi

art.99 Obblighi al momento dell'assunzione della carica

art.100 Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli del Consigliere

art.101 Obblighi annali durante la carica

art.102 Obblighi successivi alla cessazione della carica

art.103 Moduli delle dichiarazioni ed attestati patrimoniali

art.104 Diffida ad adempiere

art.105 Regolarizzazione delle dichiarazioni

art.106 Provvedimenti del Consiglio

art.107 Diritto all'informazione degli elettori

art.108 Bollettino per la pubblicita' della situazione patrimoniale dei Consiglieri

TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINALI

art.109 Revoca di norme

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

art.1

Principi informatori

  1. Il presente Regolamento, nell'ambito dei principi inderogabili fissati dalla Legge, dallo Statuto del Comune di Roma e dal Regolamento del Decentramento Amministrativo, disciplina le norme fondamentali dell'organizzazione del Municipio Roma II e determina, in particolare, oltre a quanto indicato dallo Statuto, all'art. 27 ? comma 5), le attribuzioni e il funzionamento degli organi del Municipio
  2. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le disposizioni di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti Comunali

art. 2

Il Municipio

  1. Il Municipio di Roma II, nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle attribuitegli fa riferimento alla legislazione e normative statali e regionali, dello Statuto del Comune di Roma e dei Regolamenti Comunali
  2. Il Municipio rappresenta la propria comunita', ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dell'unita' del Comune di Roma
  3. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di competenza, il Municipio avanza richiesta al Comune affinche' le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate, da gestire in conformita' alle normative vigenti, vengano sistematicamente adeguate al ruolo che lo stesso Municipio svolge nel proprio territorio e nella citta'
  4. Gli organi del Municipio sono:
    1. IL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO
    2. IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO
    3. LA GIUNTA DEL MUNICIPIO
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)
TITOLO II
INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE POPOLARE E TUTELA DEI DIRITTI CIVICI

art.3

Ufficio Relazioni con il Pubblico

  1. L'Ufficio Relazioni con il Pubblico cura la reciprocita' delle informazioni tra i cittadini e gli Organi ed Uffici del Municipio, come previsto dalle normative vigenti comunali e statali sull'U.R.P.
  2. Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico informa periodicamente la Giunta del Municipio, in una apposita riunione, e il Presidente della Commissione consiliare competente circa le principali richieste o segnalazioni sollevate dagli appartenenti alla comunita' cittadina
  3. Il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico informa tempestivamente il Direttore del Municipio, il Presidente del Municipio e il Presidente della Commissione Consiliare competente dell'insorgere di particolari fenomeni, problemi o disfunzioni, cosi' come rilevati dalle segnalazioni dei cittadini.

art.4

Informazione dei cittadini

  1. Il Municipio garantisce il diritto all'informazione dei cittadini sulle attivita' e sugli atti degli Organi del Municipio medesimo, nonche' sulle attivita', sugli atti e sui documenti amministrativi degli Uffici e sui servizi erogati, nell'osservanza della legislazione vigente, dello Statuto del Comune di Roma e dei Regolamenti comunali che disciplinano la materia.
  2. Il Municipio cura l'informazione degli appartenenti alla comunita' del territorio intorno ai propri atti di governo con particolare riguardo:
    1. agli indirizzi generali del governo ed agli atti principali dell'amministrazione capitolina inerenti il Municipio;
    2. ai bilanci preventivi e consuntivi;
    3. agli atti approvati o emanati dagli organi del Municipio ed ai provvedimenti di particolare rilievo nelle materie di pertinenza del Municipio;
  3. Il Municipio pubblicizza in modo adeguato e con mezzi differenziati le attivita' promosse ed i servizi erogati, al fine di informare i cittadini e rendere loro agevole l'accesso agli stessi.
  4. Il Municipio promuove attivita' volte a favorire la conoscenza delle realta' presenti sul suo territorio anche in rapporto alla dimensione urbana.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.5

Partecipazione dei cittadini alle attivita' istituzionali

  1. Il Municipio favorisce la partecipazione dei componenti la comunita' cittadina locale nei processi di indirizzo e promozione delle attivita' del Municipio stesso attraverso:
    1. l'istituzionalizzazione di cinque quartieri: Flaminio, Parioli, Trieste, Salario, Pinciano, le cui attivita' sono regolate da apposito disciplinare;
    2. l'attivazione della ?Casa del Cittadino?;
    3. il sostegno e la valorizzazione dei comitati di scopo, delle forme associative e del volontariato;
    4. la costituzione di Consulte;
    5. l'istituzione di procedure per la consultazione popolare su atti di competenza del Consiglio del Municipio, nonche' per la presentazione di proposte di deliberazione e risoluzione e di Interrogazioni, interpellanze e petizioni e iniziative per il referendum;
    (articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.6

Titolari dei diritti di partecipazione

  1. Salvo quanto previsto in materia di referendum e di azione popolare (di cui agli articoli 13 e 19 del presente Regolamento), i diritti connessi agli strumenti di partecipazione dei cittadini, compresi quelli concernenti l'iniziativa popolare, si applicano, oltre che ai cittadini del Municipio iscritti nelle liste elettorali del Comune e relativamente alle attivita' e competenze del Municipio stesso, ai soggetti definiti dall'art.6 dello Statuto del Comune di Roma, che risiedano o svolgano la loro attivita' di lavoro o studio nel territorio.

art. 7

Organismi di partecipazione di quartiere

  1. Le associazioni del Municipio che si costituiscono intorno a specifiche tematiche si accreditano presentando al Presidente del Municipio l'atto istitutivo dell'associazione, con l'indicazione del Comitato Direttivo e del Presidente;
  2. I comitati che si costituiscono si accreditano presentando alla segreteria del Presidente del Municipio l'atto istitutivo sottoscritto da almeno cinquanta aderenti, con l'indicazione di tre cittadini delegati a rappresentarli.
  3. Le sottoscrizioni avvengono secondo le modalita' indicate al punto 3 dell'art. 18 del presente Regolamento.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art. 8

Associazioni e organizzazioni di volontariato

  1. Il Municipio riconosce il valore sociale e la funzione dell'attivita' di volontariato e ne favorisce l'apporto per il conseguimento di finalita' di carattere sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti.
  2. Il Municipio, con apposito Regolamento, disciplina l'istituzione e la tenuta dell'Albo municipale delle organizzazioni di volontariato e definisce i propri rapporti con dette organizzazioni.
  3. Detto Regolamento determina le modalita' di accesso delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato a strutture del Municipio per iniziative di interesse collettivo.

art.9

Consulte

  1. Sono istituite, presso il Municipio, Consulte in rappresentanza dei soggetti previsti dal comma 3 del presente articolo o che rappresentano definite categorie di cittadini. In particolare, le Consulte sono istituite in tutti quei settori nei quali il Consiglio del Municipio intende promuovere un piu' serrato confronto tra gli utenti, gli operatori e le istituzioni, anche al fine di definire indirizzi programmatici e forme di azione congiunta per il raggiungimento di interessi comuni.
  2. Le Consulte, relativamente al settore di loro pertinenza:
    1. avanzano proposte agli organi del Municipio e collaborano alla realizzazione delle attivita' del Municipio;
    2. propongono agli organi municipali iniziative per l'informazione e la sensibilizzazione della cittadinanza intorno a temi di interesse collettivo;
    3. possono proporre con richiesta scritta al Consiglio del Municipio la convocazione di assemblee pubbliche e di forum su temi di loro specifico interesse;
    4. si pronunciano sulle questioni che gli organi del Municipio ritengano di sottoporre loro;
    5. propongono al Consiglio del Municipio l'adozione di specifiche Carte dei diritti;
    6. si coordinano con le Consulte eventualmente istituite dal Comune o da altri Municipi per il medesimo settore.
  3. Possono divenire membri di una Consulta le Associazioni Onlus con diritto di voto e ogni altra forma di associazione o consociazione, operanti nel settore e presenti sul territorio municipale.
    Gli Enti, le Societa', i Consorzi, le Cooperative, le Organizzazioni che gestiscono i servizi possono partecipare senza diritto di voto e i loro membri non possono candidarsi alla presidenza della Consulta. Una Consulta e' valida se costituita da almeno cinque soggetti.
  4. Le Consulte, previo esame da parte della Commissione Consiliare competente, sono istituite con apposito atto deliberativo del Consiglio del Municipio che ne stabilisce le competenze e i requisiti cui le associazioni debbono rispondere per far parte della Consulta, nonche' le modalita' di afferenza alla Consulta stessa. Gli organismi delle Consulte devono essere rinnovati ogni quattro anni.
  5. Il Consiglio del Municipio puo' modificare, con propria deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti, l'atto istitutivo della Consulta o procedere al suo scioglimento.
  6. L'istituzione della Consulta viene opportunamente pubblicizzata attraverso apposito avviso pubblico, nonche' mezzi di informazione e il sito internet del Municipio
  7. Scaduto il termine per la presentazione delle domande, il Consiglio del Municipio, recepito il parere della Commissione Consiliare competente che valuta la rispondenza delle Associazioni ai requisiti richiesti, entro 30 giorni nomina con propria deliberazione i Membri della Consulta.
  8. Organo della Consulta e' l'Assemblea, composta dai rappresentanti delle organismi afferenti, nella misura di un membro per ciascuno, piu' un membro supplente.
  9. Le Consulte, nella prima seduta assembleare valida, convocata dal Presidente del Consiglio, da tenersi entro 30 giorni dalla nomina, eleggono tra i loro Membri, a scrutinio segreto per mezzo schede, il Presidente, un Vice Presidente e, qualora previsto nel disciplinare della Consulta stessa, anche un secondo Vice Presidente e ne informano, per iscritto, il Presidente del Consiglio, il quale ne dara' comunicazione al Consiglio.
  10. Il Presidente e, in sua assenza, il Vice Presidente della Consulta presiedono l'Assemblea ed hanno funzioni di coordinamento e rappresentanza.
  11. Le attivita' della Consulta sono regolamentate da apposito disciplinare, conforme al Regolamento del Municipio, sottoscritto dal Presidente della Consulta e almeno dai due terzi dei Membri della Consulta, nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nella delibera consiliare di istituzione. Il disciplinare e' approvato con deliberazione del Consiglio del Municipio, previo parere della competente Commissione consiliare. Ogni sua modifica e' approvata, con identica procedura, dal Consiglio stesso. Le Consulte adeguano, entro 60 giorni, i propri disciplinari alle eventuali modifiche apportate al Regolamento del Municipio.
  12. Nuove ulteriori Organismi di cui al punto 3., rispondenti ai requisiti di ammissibilita' di cui al precedente punto 4., possono chiedere di far parte di una Consulta anche in data successiva alla sua istituzione. Le relative domande sono indirizzate al Presidente del Consiglio Municipale ed al Presidente della Consulta. Il Presidente del Consiglio Municipale le inoltra entro 10 giorni alla Commissione competente. Le nuove iscrizioni sono approvate con deliberazione del Consiglio del Municipio non oltre il 60° giorno dalla domanda, previo esame da parte della Commissione Consiliare competente che ne valuta i requisiti di ammissibilita'. Il Consiglio medesimo procede, altresi', alla cancellazione dalla Consulta di quei Membri che lo richiedano, nonche' di quelli appartenenti ad Organismi disciolti o non piu' rispondenti ai requisiti fissati dall'atto consiliare istitutivo della Consulta o a seguito di assenze ingiustificate e consecutive, come da disciplinare delle singole Consulte.
  13. Possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni della Consulta la Commissione Consiliare e l'Assessore competente per le stesse materie della Consulta. Di ogni riunione verra' redatto verbale a cura di un funzionario del Municipio o, in caso di impedimento, da un membro della Consulta stessa. Le sedute delle Consulte sono pubbliche.
  14. Le Consulte si riuniscono periodicamente con le Commissioni Consiliari competenti, su convocazione del Presidente della Commissione o su richiesta del Presidente della Consulta, per relazionare sull'attivita' svolta, per illustrare i problemi presenti, per avanzare le loro proposte.
  15. Le Consulte, per i settori di loro competenza, possono promuovere l'iniziativa sugli atti del Consiglio del Municipio presentando le proposte approvate dalle loro Assemblee alla rispettiva Commissione consiliare, che le traduce in appositi provvedimenti da sottoporre all'esame del Consiglio stesso. In nessuna fase del procedimento in esame e' ammessa la presentazione di emendamenti in ordine alle proposte di iniziativa delle Consulte. Il Consiglio approva o respinge tali proposte nel testo depositato e nel loro complesso.
  16. Gli Uffici del Municipio, competenti nel settore, forniscono assistenza tecnica di supporto all'attivita' delle Consulte e ne custodiscono i relativi verbali in originale.
  17. Il Presidente della Consulta redige, entro il 31 gennaio, una relazione sulle attivita' svolte nell'anno precedente dalla Consulta stessa, inviandola al Presidente del Consiglio municipale, che ne informa l'assemblea e al Presidente della Commissione consiliare competente.
(articolo modificato con deliberazione n. 21 del 27.3.2007)
(articolo modificato con deliberazione n. 8 del 26.2.2008)

art.10

Forum

  1. Il Consiglio del Municipio, con propria delibera, puo' promuovere l'organizzazione di forum pubblici, che potranno tenersi anche in luoghi esterni alla sede del Municipio medesimo, per favorire il confronto diretto tra i cittadini e gli amministratori del Municipio, delle aziende speciali, delle istituzioni e dei concessionari dei servizi pubblici locali.
  2. Il Consiglio del Municipio puo' altresi'; promuovere l'organizzazione di forum pubblici dei cittadini associati, che raccolgano i loro orientamenti, indicazioni e proposte, al fine di giungere alla formulazione di indirizzi ed obiettivi da perseguire, nelle materie di competenza del Municipio stesso, in specifici settori della vita cittadina.
  3. Le proposte di forum sono avanzate dal Presidente del Consiglio ed anche, mediante richiesta scritta indirizzata allo stesso Presidente e depositata presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, dai singoli Membri della Giunta del Municipio o dall'intera Giunta, da una o piu' Commissioni Consiliari, da almeno un terzo dei Consiglieri del Municipio, da una o piu' Consulte del Municipio.
  4. Il Presidente del Consiglio, portate le proposte all'esame della Commissione consiliare competente, le iscrive all'ordine del giorno del Consiglio del Municipio, o, comunque, entro 30 giorni dal deposito, che decide l'eventuale indizione dei forum richiesti e, in caso contrario, ne spiega i motivi con un'apposita deliberazione.
  5. La deliberazione consiliare deve indicare il tema del forum, il luogo e la data, le categorie ed i settori della popolazione interessati, gli amministratori, i rappresentanti e gli esperti che dovranno partecipare ai lavori e le modalita' attraverso cui i cittadini, singoli e associati, potranno intervenire o presentare proposte o istanze.
  6. Fermo restando quanto stabilito dal punto precedente, partecipano in ogni caso ai lavori del Forum: il Presidente del Municipio e l'Assessore del Municipio che si occupa della materia, il Presidente della Commissione Consiliare competente, il Direttore del Municipio o suo delegato, il Direttore dell'Unita' Organizzativa competente, Il Presidente della Consulta o suo delegato
  7. Nel caso di forum specifici sull'associazionismo partecipano, inoltre, ai lavori del forum tutti i rappresentanti delle associazioni Membri della Consulta, e, nel caso di forum sul volontariato, un rappresentante di tutte le associazioni, comitati e organismi di volontariato iscritti all'Albo del Municipio e un rappresentante di quelli iscritti all'Albo Comunale, che ne facciano richiesta.
  8. Le sedute del forum sono pubbliche.
  9. Il forum e' presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in caso di assenza di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente; funge da segretario il Direttore del Municipio o suo delegato. Copia degli atti e' depositata presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni per la conservazione e per la pubblica consultazione. Copia del verbale, effettuato da un dipendente dell'Unita' Organizzativa competente, e' rilasciata a chiunque ne faccia richiesta ed e' depositato, in originale, presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni
  10. I forum sono opportunamente pubblicizzati attraverso apposito avviso pubblico, nonche' mezzi di informazione e il sito Internet del Municipio, per consentire la piu' ampia partecipazione e possono essere accompagnati da attivita' diverse di informazione e sensibilizzazione dei cittadini (mostre, conferenze, comunicati, ecc) e da forme preliminari di consultazione, quali incontri, seminari, sondaggi ed inchieste.
  11. Il Presidente del Consiglio cura che siano adottati tutti i provvedimenti di legge atti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante lo svolgimento della manifestazione.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.11

Assemblee o incontri dei cittadini

  1. Il Consiglio del Municipio, con propria deliberazione, indice Assemblee popolari o incontri su temi di interesse locale, o di interesse cittadino aventi ripercussioni in sede locale, aperte a tutti i membri della comunita' cittadina, che potranno tenersi anche in luoghi esterni alla sede del Municipio stesso.
  2. Le proposte di Assemblea sono avanzate, su argomenti precisamente definiti:
    1. dal Presidente del Municipio, dal Presidente del Consiglio, dalla Giunta del Municipio, da una o piu' Commissioni Consiliari, da almeno un terzo dei Consiglieri, da una o piu' Consulte del Municipio, mediante deposito presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni.
    2. dai membri della comunita' cittadina del Municipio, di cui all'art. 6 del presente Regolamento, mediante deposito, presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, di non meno di settecento sottoscrizioni raccolte nel mese precedente il deposito stesso.
  3. Il Presidente del Consiglio, sottoposte le proposte all'esame preventivo della Giunta e della Commissione competente, le iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio del Municipio, o, comunque, entro 30 giorni dal deposito, che decide l'eventuale indizione delle assemblee richieste e, in caso contrario, ne spiega i motivi con un'apposita deliberazione.
  4. Le Assemblee e gli incontri sono convocate, entro venti giorni dall'adozione della delibera, dal Presidente del Consiglio e sono presiedute dal Presidente stesso o da un suo delegato.
  5. Le Assemblee hanno carattere informativo, consultivo e partecipativo.
  6. In sede assembleare, cittadini singoli o associati possono farsi promotori, secondo le modalita' di cui agli articoli 15,16,17,18 del presente Regolamento, di iniziative per la proposizione di atti di competenza del Consiglio del Municipio, di interrogazioni, di interpellanze, di petizioni, di richieste di discussione di specifici argomenti in sedute delle Commissioni Consiliari.
  7. Le assemblee sono opportunamente pubblicizzate, attraverso avviso pubblico negli spazi comunali e in quelli previsti nei quartieri del Municipio, nonche' con il sito Internet del Municipio ed anche con altri mezzi di informazione e comunicazione, per consentire la piu' ampia partecipazione dei cittadini.
  8. Il Presidente del Consiglio cura che siano adottati tutti i provvedimenti di legge atti a garantire la sicurezza e l'ordine pubblico durante lo svolgimento dell'assemblea e dell'incontro.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.12

Assemblee o incontri con i cittadini sul bilancio

Il Presidente del Municipio, in accordo con la Commissione competente e con l'Assessore al Bilancio, convoca ogni anno assemblee pubbliche sul progetto di bilancio del Municipio nei quartieri Salario, Parioli, Pinciano, Trieste, Flaminio.
Le assemblee hanno carattere informativo, consultivo e propositivo. Le assemblee o gli incontri vanno organizzati con gli stessi criteri previsti dall'art.11 del presente regolamento, commi 7 e 8.

(articolo aggiunto con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.13

Referendum

  1. Il Consiglio del Municipio, anche su proposta del Presidente del Municipio, della Giunta, delle Commissioni Consiliari e dei Gruppi Consiliari, con deliberazione approvata dai due terzi dei Consiglieri, puo' promuovere referendum popolari consultivi relativi ad atti di propria competenza, con l'eccezione dei provvedimenti previsti dall'art.10, comma 1, dello Statuto del Comune di Roma.
  2. Il Consiglio del Municipio, quando promuove un referendum popolare, elegge nel suo seno una delegazione composta di almeno tre Consiglieri, nella quale siano rappresentate anche l'opposizione e l'eventuale minoranza non concorde sull'indizione della consultazione referendaria, che svolge, per tutta la durata del procedimento referendario e per conto del Consiglio stesso, ogni azione necessaria all'espletamento della consultazione.
  3. Non possono essere presentati quesiti referendari, siano essi di iniziativa consiliare che popolare, su materie che abbiano formato oggetto di referendum negli ultimi tre anni.
  4. I risultati della consultazione referendaria a carattere consultivo sono validi se partecipa alla votazione almeno un terzo dei cittadini residenti nel territorio del Municipio, iscritti alle liste elettorali del Comune di Roma, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  5. I risultati della consultazione referendaria a carattere abrogativo sono validi se partecipa alla votazione almeno la meta' piu' uno dei cittadini residenti nel territorio del Municipio, iscritti alle liste elettorali del Comune di Roma, e se e' raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
  6. Il Consiglio del Municipio, entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum consultivo, si determina sugli stessi, motivando pubblicamente l'eventuale non accoglimento dell'indirizzo politico espresso dagli appartenenti alla Comunita' del Municipio stesso.

art.14

Iniziativa popolare del referendum

  1. I cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune di Roma, residenti nel territorio del Municipio, esercitano l'iniziativa di referendum popolari, a carattere sia consultivo che abrogativo, mediante una richiesta al Presidente del Consiglio municipale e al Direttore del Municipio recante non meno di settemila sottoscrizioni sia per i referendum consultivi che abrogativi, raccolte nei tre mesi precedenti il deposito presso l'Ufficio Protocollo del Municipio.
  2. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza del Consiglio del Municipio, con l'eccezione di quelli di cui al punto 1 del precedente articolo, per i quali e' inammissibile il referendum.
  3. La richiesta di referendum, accompagnata da non meno di dieci sottoscrizioni autenticate a norma di legge, e' presentata, per il giudizio di ammissibilita', alla Commissione per i referendum, di cui ai punti 5 e 6 del presente articolo.
  4. I sottoscrittori di cui al precedente comma costituiscono a tutti gli effetti il Comitato promotore del referendum.
  5. Il Municipio si avvale della Commissione comunale per i referendum, di cui all'articolo 10, punto 4, dello Statuto del Comune di Roma e di quella indicata dalla normativa vigente in materia di Regolamento per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare del Comune di Roma.
  6. Ove non sia possibile avvalersi dei lavori della Commissione comunale per i referendum, il Municipio provvede alla nomina di una propria Commissione per i propri referendum, costituita in modo analogo a quella comunale.
  7. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di referendum (ed in particolare per quanto attiene alle modalita' della formazione, la durata, il funzionamento e le funzioni della Commissione per i referendum, alla raccolta delle sottoscrizioni necessarie all'indizione dei referendum, allo svolgimento del referendum), valgono, quando compatibili, le disposizioni del vigente Regolamento del Comune di Roma per gli istituti di partecipazione e di iniziativa popolare, ove alle dizioni relative agli organismi comunali si sostituiscano quelle di corrispondenti organismi del Municipio.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.15

Iniziativa popolare

Presentazione di proposte di Deliberazione e di Risoluzione

  1. Gli appartenenti alla comunita' cittadina del Municipio esercitano l'iniziativa sugli atti di competenza del Consiglio del Municipio stesso o della Giunta presentando, presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, una proposta indirizzata al Presidente del Consiglio municipale o al Presidente del Municipio per la Giunta accompagnata da una relazione illustrativa, che rechi non meno di trecentocinquanta sottoscrizioni raccolte nei tre mesi precedenti il deposito. Il Presidente ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, indipendentemente dalla loro eventuale ricevibilita'.
  2. Il Consiglio Comunale e la Giunta Comunale si determinano, secondo le rispettive competenze, sul progetto di iniziativa popolare entro due mesi dal deposito
  3. Il Presidente del Consiglio municipale, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, se non dichiara il progetto irricevibile ai sensi del comma 6. del presente articolo, assegna il progetto di iniziativa popolare alla competente Commissione consiliare e fissa il termine, non superiore a un mese, entro il quale deve essere concluso l'esame. Un rappresentante del Comitato promotore ha facolta' di illustrare la proposta alla Commissione. Il Presidente sottopone al voto del Consiglio Comunale il progetto di iniziativa popolare, accompagnato dalla relazione della Commissione consiliare, entro i due mesi dal deposito del progetto. In nessuna fase del procedimento in esame e' ammessa la presentazione di emendamenti in ordine alle proposte di iniziativa popolare. Il Consiglio o la Giunta, secondo le rispettive competenze, approvano o respingono tali proposte nel testo depositato e nel loro complesso.
  4. Il Comitato promotore della proposta e' costituito da non meno di cinque cittadini titolari dei diritti di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
  5. Il Comitato promotore puo' richiedere al Presidente del Consiglio municipale di pronunciarsi, prima che la raccolta delle sottoscrizioni sia promossa, sulla ricevibilita' della proposta.
  6. Sono irricevibili i progetti di atti non di competenza del Consiglio del Municipio, ovvero redatti in termini sconvenienti. Sono altresi' irricevibili i progetti non conformi alle disposizioni di cui all'art.18 del presente Regolamento.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.16

Presentazione delle Interrogazioni e delle Interpellanze

  1. Gli appartenenti alla comunita' cittadina del Municipio possono presentare Interrogazioni ed Interpellanze al Presidente del Municipio, depositandone il testo, con non meno di cento sottoscrizioni, presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni.
  2. Il Comitato promotore e' costituito da non meno di tre titolari dei diritti di cui di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
  3. Il Presidente del Municipio risponde, per iscritto al primo dei promotori, entro quaranta giorni dal deposito e ne invia copia al Presidente del Consiglio che ne dara' comunicazione al Consiglio nella prima seduta valida. Entro il medesimo termine puo' dichiarare in forma scritta che intende rinviare a data successiva la risposta, la quale deve, comunque, avvenire entro e non oltre sessanta giorni dal deposito.
  4. Il Presidente risponde entro trenta giorni dal deposito alle interrogazioni e interpellanze che riguardino l'attuazione delle pari opportunita' tra uomini e donne.
  5. Il Presidente del Municipio puo' dichiarare l'irricevibilita' delle interrogazioni e delle interpellanze nel caso in cui risultino redatte o presentate con modalita' difformi da quelle prescritte nel presente articolo e nell'articolo 18, nonche' nel caso in cui l'oggetto esuli dalle proprie competenze, ovvero qualora le interrogazioni ed interpellanze siano redatte in termini sconvenienti.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.17

Presentazione di petizioni

  1. Singoli appartenenti alla comunita' cittadina del Municipio, le Associazioni e le Consulte possono indirizzare petizioni al Consiglio del Municipio, al Presidente del Municipio e alla Giunta, per sollecitare l'adozione di idonee iniziative, nelle materie di rispettiva competenza, volte al soddisfacimento di esigenze della comunita' locale o di particolari settori della popolazione.
  2. Le petizioni sono presentate, in forma scritta, presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, e sottoscritte con chiara indicazione del nominativo e del domicilio del o dei presentatori.
  3. Sono dichiarate irricevibili le petizioni redatte in termini sconvenienti o relative a materie non di competenza del Municipio.
  4. Le petizioni rivolte al Consiglio del Municipio e anche quelle indirizzate al Presidente il cui accoglimento richieda uno specifico atto consiliare, sono assegnate dal Presidente del Consiglio stesso all'esame della Commissione Consiliare competente. Il Consiglio si determina, con propria risoluzione, entro quaranta giorni dalla data di presentazione della petizione.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.18

Raccolta delle sottoscrizioni

  1. Le sottoscrizioni di cui agli articoli 7, 13, 14,15 e 16 debbono essere raccolte tra i titolari dei diritti di partecipazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento.
  2. Ciascun modulo destinato alla raccolta delle firme deve contenere il testo della proposta. Su ciascuna facciata devono essere riportati in modo visibile: il titolo della proposta, l'indicazione della data in cui le firme sono apposte, le sanzioni in cui puo' incorrere chi appone firme false o sottoscrive dichiarazioni mendaci.
  3. Le sottoscrizioni devono essere accompagnate dall'indicazione dell'indirizzo di residenza, degli estremi di un documento valido e da dichiarazione scritta di autocertificazione attestante l'inclusione in una delle categorie, di residenti e non, di cui all'art.6 dello Statuto Comunale.
  4. Le sottoscrizioni dei componenti il Comitato Promotore dell'iniziativa popolare devono essere autenticate a norma di legge. Ciascun foglio deve essere controfirmato da un componente del Comitato Promotore, ad attestazione della regolare raccolta delle sottoscrizioni.
  5. Nel caso di proposte di atti consiliari, il foglio delle firme deve contenere la delega dei firmatari ai Membri del Comitato promotore a rappresentarli nelle Commissioni Consiliari.
  6. Le sottoscrizioni sono presentate, unitamente alla proposta cui si riferiscono, all'Ufficio Consiglio e Commissioni che, entro cinque giorni dalla data dell'avvenuto deposito, prima di dar corso alle procedure di approvazione ed attuazione, provvede a che le proposte siano regolarmente protocollate presso l'Ufficio Protocollo del Municipio.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.19

Partecipazione dei cittadini singoli e associati ai provvedimenti.

  1. Il Municipio garantisce ai cittadini l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi e di quello di informazione e partecipazione alla formazione dei provvedimenti secondo il dettato delle Leggi vigenti, dello Statuto del Comune di Roma, del Regolamento del Decentramento Amministrativo e dei Regolamenti comunali relativi alla materia.

art.20

Azione popolare

  1. Ciascun cittadino iscritto alle liste elettorali del Comune di Roma, appartenente alla comunita' del Municipio, potra' far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Municipio stesso. In caso di soccombenza, le spese saranno sostenute dal Municipio qualora abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.
TITOLO III
GRUPPI CONSILIARI E CONFERENZA DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CONSILIARI

UFFICIO CONSIGLIO MUNICIPALE

art.21

Composizione dei Gruppi Consiliari

  1. I singoli Consiglieri ed il Presidente del Municipio afferiscono ciascuno ad un Gruppo Consiliare.
  2. I Consiglieri che non abbiano dichiarato di voler appartenere ad un Gruppo formano il Gruppo Misto.
  3. I Gruppi Consiliari, ad eccezione di quello Misto, sono composti da almeno due Consiglieri.
  4. Possono altresi'; essere composti da un numero inferiore di Consiglieri quei Gruppi che siano espressione di liste che abbiano partecipato con propri contrassegni alle elezioni del Consiglio del Municipio.
  5. Ai Gruppi consiliari, per l'esplicazione delle loro funzioni, e' garantita una adeguata disponibilita' di locali, fondi, attrezzature e personale.

art.22

Costituzione dei Gruppi Consiliari.

  1. Entro i dieci giorni successivi alla loro convalida i Consiglieri presentano al Presidente del Consiglio Municipale la denominazione dei Gruppi, i nominativi dei Consiglieri ad essi afferenti e quelli dei Presidenti e dei Vice Presidenti dei Gruppi. Il Presidente li comunica al Consiglio nella prima successiva seduta.
  2. I singoli Gruppi cosi' costituiti si sciolgono automaticamente ove non sussistano piu' le condizioni di cui al precedente articolo 21.
  3. Nuovi Gruppi possono costituirsi nel corso della consiliatura.
  4. I Consiglieri che entrano a far parte del Consiglio del Municipio successivamente al suo insediamento, o quelli che intendono spostarsi da un Gruppo ad un altro, comunicano al Presidente del Consiglio municipale, al Presidente del Gruppo prescelto e al Presidente del Gruppo di provenienza, entro tre giorni, rispettivamente, dalla data della loro convalida o da quella delle loro dimissioni o allontanamento dal Gruppo di provenienza, la loro intenzione di far parte del Gruppo. Il Gruppo si pronuncia entro i cinque giorni successivi.
  5. L'accoglimento, l'allontanamento o la sospensione dei singoli Consiglieri dal Gruppo sono comunicati per scritto dal Presidente del Gruppo al Presidente del Consiglio che ne informa il Consiglio nella prima successiva seduta.
  6. Ogni Gruppo stabilisce autonomamente, nel rispetto della legislazione vigente, la sua organizzazione interna e quella delle sue attivita', ed in particolare definisce le modalita' per l'accoglimento o l'eventuale allontanamento dei suoi membri e quelle relative alla nomina e decadenza dalle cariche di Presidente e Vice Presidente.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art.23

Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari.

  1. la Conferenza dei Presidenti e' composta dai Presidenti dei Gruppi Consiliari e dal Presidente del Consiglio che la convoca e la presiede.
  2. il Presidente del Municipio o un Assessore da lui delegato, nonche' i componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio partecipano ai lavori della Conferenza, senza diritto di voto.
  3. Le funzioni di segreteria sono assicurate dall'Ufficio Consiglio e Commissioni;
  4. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' affisso, a cura dell'Ufficio Consiglio e Commissioni, negli appositi spazi municipali, almeno il giorno prima della riunione
  5. Le sedute della Conferenza sono validamente costituite quando sia presente almeno la meta' dei componenti della Conferenza stessa.
  6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari:
    1. esamina le questioni relative all'interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti Comunali e del Municipio che siano state sollevate nel corso delle sedute del Consiglio, delle Commissioni Consiliari e dalla Conferenza stessa in rapporto allo svolgimento dei lavori di tali organi;
    2. predispone il calendario e gli orari delle sedute del Consiglio del Municipio e definisce l'organizzazione dei lavori del Consiglio stesso. La scelta degli argomenti da iscrivere e l'ordine del giorno delle singole sedute e' di competenza del Presidente del Consiglio municipale;
    3. si esprime in ordine all'utilizzazione dei locali, delle attrezzature e dei servizi assicurati dal Municipio per l'espletamento delle funzioni dei Gruppi Consiliari, in attuazione del dettato della normativa vigente.
    4. fissa il periodo di sospensione feriale delle attivita' del Consiglio e delle Commissioni Consiliari.
  7. Le decisioni assunte all'unanimita' e/o a maggioranza dei presenti vengono comunicate al Consiglio Municipale nella prima seduta utile. Le decisioni assunte a maggioranza dei presenti, su richiesta verbale motivata in Consiglio da parte di un Presidente di Gruppo consiliare sono sottoposte al voto del Consiglio senza ulteriore discussione.
  8. Qualora la Conferenza non si costituisca per mancanza del numero legale, le decisioni all'ordine del giorno della Conferenza relative alle materie di cui al precedente comma possono essere assunte dal Consiglio, sentito un Consigliere per ciascun Gruppo, per non piu' di cinque minuti, per eventuali proposte alternative, che delibera al riguardo con votazione per alzata di mano e senza dichiarazioni di voto.
  9. Il Presidente del Consiglio e' tenuto a convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari almeno una volta al mese, in difetto ne possono richiedere la convocazione almeno 1/5 dei componenti il Consiglio del Municipio. La data delle riunioni della Conferenza, per la trattazione degli argomenti proposti, dovra' essere compresa entro i dieci giorni successivi alla data della richiesta.
  10. Le sedute della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi non sono pubbliche.
  11. I verbali della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, relativamente ai singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno, possono essere consultati dai Consiglieri e rilasciati entro sette giorni previa apposita e motivata richiesta scritta indirizzata al Presidente del Consiglio da parte del Consigliere interessato.
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art. 24

Ufficio del Consiglio Municipale.

  1. Il Consiglio del Municipio, per l'esercizio delle sue autonome funzioni, si avvale dell'Ufficio del Consiglio, dotato di autonomia funzionale, tecnica ed amministrativa e posto alle dirette dipendenze dell'Ufficio di Presidenza.
  2. 2. L'Ufficio del Consiglio municipale e' organizzato e diretto dal Direttore del Municipio sulla base delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio, sentito l'Ufficio di Presidenza.
  3. L'Ufficio del Consiglio municipale assicura i supporti amministrativi e tecnici necessari:
    1. alla realizzazione delle iniziative promosse dall'Ufficio di Presidenza o dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari;
    2. all'amministrazione delle risorse economiche e strumentali attribuite all'Ufficio di Presidenza, alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, ai Gruppi Consiliari ed alla Commissioni;
    3. agli adempimenti connessi allo status ed alle prerogative delle Consigliere e dei Consiglieri municipali, nonche' del Consigliere Aggiunto, ivi comprese le attestazioni relative allo svolgimento del mandato, la corresponsione del gettone di presenza ovvero all'indennita' di funzione, dei rimborsi spese e delle indennita' di missione, la tenuta delle dichiarazioni relative alla situazione patrimoniale e alla spese elettorali sostenute, la stipula delle polizze di assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato.
  4. L'Ufficio del Consiglio municipale espleta altresi'; le funzioni di segreteria del Consiglio ed assicura al Presidente e all'Ufficio di Presidenza l'assistenza necessaria ai fini della formazione dell'ordine del giorno, dell'esame e dell'esitazione delle proposte, nonche' di ogni altro adempimento connesso allo svolgimento dei lavori consiliari ed al funzionamento dell'Assemblea
TITOLO IV

art. 24b (art.25)

Consiglio del Municipio

  1. Il Consiglio del Municipio rappresenta l'intera popolazione residente e/o operante nel territorio del Municipio II del Comune di Roma. E' organo di programmazione, di indirizzo, di controllo politico e amministrativo del Municipio. Esercita le funzioni direttamente attribuitegli dalla legge, dallo Statuto del Comune di Roma, dai Regolamenti comunali, nonche' quelle delegate dal Consiglio e dalla Giunta comunali
  2. Il Consiglio del Municipio e' composto da 25 Consiglieri, compreso il Presidente del Municipio.
  3. A decorrere dalla costituzione della Citta' Metropolitana, il Consiglio, cosi' come indicato dall'art.27 dello Statuto del Comune di Roma, sara' composto dal Presidente del Municipio e da un numero di Consiglieri pari a quello previsto per i Consigli Comunali dei Comuni aventi uguale popolazione.
  4. .Il Presidente e i Consiglieri del Municipio sono eletti contestualmente a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, rispettivamente, per l'elezione del Sindaco e dei Consiglieri comunali
  5. Il Consiglio del Municipio e' eletto contemporaneamente al Consiglio Comunale, anche nel caso di scioglimento anticipato del medesimo.
  6. I Consiglieri accedono liberamente e gratuitamente, anche attraverso reti locali, Internet, a tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici municipali e comunali, ivi comprese le Determinazioni Dirigenziali, nonche' degli Enti e Istituzioni dipendenti dal Comune o di altri gestori di servizi pubblici locali, restando tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
  7. A tal fine gli Uffici trasmettono mensilmente alle Commissioni Consiliari e ai Gruppi Consiliari l'elenco degli atti dell'Amministrazione
(articolo modificato con Deliberazione n. 28 del 24.5.2007)

art. 24c (art.26)

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

  1. L' ambito di attivita' del Consiglio del Municipio si determina in relazione alle materie attribuite o delegate al Municipio dalla normativa vigente.
  2. Il Consiglio del Municipio, in particolare:
    1. adotta, con apposita deliberazione approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti, sentita la Giunta municipale, la denominazione e lo stemma del Municipio;
    2. adotta, con deliberazione, il Regolamento del Municipio con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con le modalita' stabilite dall'art. 27 comma 5) dello Statuto del Comune di Roma
    3. delibera sulle materie attribuite dal Regolamento del Decentramento amministrativo
    4. esprime parere obbligatorio sulle materie indicate dal Regolamento del Decentramento amministrativo
    5. esercita l'iniziativa di atti di competenza del Consiglio comunale, nei modi previsti dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, con l'adozione, a maggioranza assoluta dei propri componenti, di apposite deliberazioni
    6. esprime indirizzi e proposte su tutte le questioni di interesse del Municipio con l'approvazione di apposite risoluzioni, mozioni e ordini del giorno
    7. adotta le iniziative necessarie nel caso di segnalazione da parte del Difensore Civico di gravi e persistenti inadempimenti
TITOLO V
CONVOCAZIONE, PRESIDENZA,VALIDITA', PROGRAMMAZIONE E SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

art.25

Convocazione e Presidenza del Consiglio del Municipio.

  1. Le sedute del Consiglio sono convocate e presiedute dal Presidente del Consiglio eletto dall'Assemblea nel proprio seno, nel corso della prima seduta successiva alle consultazioni elettorali, immediatamente dopo la convalida degli eletti, e con le modalita' indicate dallo Statuto del Comune di Roma e dal Regolamento del Consiglio Comunale.
    Per l'assolvimento delle proprie funzioni, il Presidente del Consiglio e' coadiuvato da un Ufficio di Presidenza composto dallo stesso Presidente e da due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie, parimenti eletti tra i Consiglieri nella prima seduta del Consiglio, con le modalita' indicate dalle predette normative.
    In caso di dichiarata assenza o temporaneo impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario e, in caso di assenza o temporaneo impedimento di quest'ultimo, dall'altro Vice Presidente
  2. La prima seduta del Consiglio deve essere convocata dal Presidente del Municipio neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
    Il Consigliere Anziano assume la presidenza dell'Assemblea fino alla elezione del Presidente del Consiglio.
  3. Il Presidente, nell'atto di convocazione, fissa il giorno e l'ora di apertura ed eventualmente anche quella del termine ultimo di chiusura delle sedute, ovvero la durata massima delle stesse, d'intesa con la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, secondo quanto fissato dall'art.22 del presente Regolamento; ne determina inoltre l'ordine del giorno e dei lavori, e procede alle convocazioni.
  4. Su richiesta del Gruppo Consiliare interessato non si terranno sedute di Consiglio in coincidenza con i congressi municipali, cittadini, provinciali, regionali e nazionali. Analogamente, i Gruppi possono richiedere che non si tengano sedute in coincidenza di altri eventi di rilievo promossi dalle rispettive formazioni politiche, fermo restando che nessun Gruppo puo' richiedere la non convocazione del Consiglio del Municipio per un numero di sedute superiore a cinque nel corso dell'anno solare.

art.26

Procedura delle convocazioni

  1. La convocazione del Consiglio del Municipio e', di norma, notificata ai Consiglieri con avvisi scritti da consegnarsi a domicilio. Tali avvisi potranno contenere l'indicazione della data dell'eventuale seconda convocazione. La consegna risulta dalla dichiarazione del messo del Municipio, con la precisa indicazione dell'orario di consegna. In caso di urgenza, e quando non sia necessaria la trasmissione di copia delle proposte di atti, interrogazioni ed interpellanze, la convocazione potra' effettuarsi tramite telegrammi, comunque indirizzati al domicilio dei singoli Consiglieri.
  2. L'avviso di convocazione delle sedute, con allegato l'elenco degli oggetti iscritti all'ordine del giorno e copia delle proposte da esaminare e delle interrogazioni ed interpellanze, e' notificato almeno tre giorni prima, esclusi i festivi, di quello stabilito per l'adunanza. Tuttavia, nei casi d'urgenza, basta che l'avviso, recante i motivi dell'urgenza, sia consegnato almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza stessa.
  3. L'ordine del giorno di ciascuna seduta e' affisso, a cura del Direttore del Municipio, negli appositi spazi municipali, almeno il giorno precedente a quello della seduta del Consiglio e pubblicato sul sito Internet del Municipio.
  4. Copia degli avvisi di convocazione del Consiglio e' trasmessa ai Dirigenti delle Unita' Organizzative del Municipio e al Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, nonche' , ove ne abbiano fatta richiesta scritta, agli organi di stampa ed alle organizzazioni politiche.

art.27

Sedute di seconda convocazione.

  1. E' seduta di seconda convocazione quella che succede ad una precedente in cui non si e' potuto dar luogo a deliberazioni, risoluzioni, mozioni e ordini del giorno per mancanza di numero legale, verificata all'inizio o in corso di seduta.
  2. Qualora una seduta gia' in seconda convocazione termina per mancanza di numero legale, la convocazione successiva si intende come nuova seduta per la quale e' necessario lo stesso quorum previsto per quelle di prima convocazione, anche per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno di quella andata deserta.
  3. 3.La seconda convocazione ha per oggetto lo stesso ordine del giorno della prima.
  4. Il Consiglio non puo' essere riunito in seconda convocazione nel medesimo giorno della prima.
  5. Terminata la trattazione degli argomenti in seconda convocazione, il Consiglio, previo appello dei presenti, puo' proseguire i propri lavori in prima convocazione, secondo l'ordine del giorno, fissato per tale seduta, relativo a nuovi argomenti.

art.28

Validita' delle sedute e verifica del numero legale

  1. La seduta del Consiglio si apre all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Essa diviene valida agli effetti deliberativi quando viene raggiunto il numero legale, accertato mediante l'appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario del Consiglio del Municipio.
  2. Il numero legale, per le sedute in prima convocazione, e' pari alla meta' dei componenti il Consiglio; per le sedute di seconda convocazione e' necessaria la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati. A tal fine non deve essere computato il Presidente del Municipio.
    Quando sia accertato, mediante appello di cui al precedente comma o nel corso della riunione, per qualsiasi causa, che il Consiglio non e' adunato in numero legale, il Presidente sospende la seduta per venti minuti ai fini di un altro appello, ovvero apprezzate le circostanze, la toglie. La seduta e' comunque tolta alla quarta mancanza consecutiva del numero legale
  3. Quando il Consiglio non sia ancora adunato in numero legale ai fini deliberativi, il Presidente, anche prima dell'appello, puo' esporre le proprie comunicazioni e disporre che sia dato luogo a quelle del Presidente del Municipio e della Giunta del Municipio, sulle quali i Consiglieri possono intervenire per non piu' di cinque minuti ciascuno, nonche' puo' disporre la trattazione di interpellanze, interrogazioni e interrogazioni a risposta immediata che non riguardino o comportino deliberazioni
  4. Quando le leggi e i regolamenti vigenti prescrivano una maggioranza qualificata per l'adozione di determinate deliberazioni e non sia raggiunto il numero di presenze necessario a questa, il Consiglio, purche' in numero legale, procede all'esame dei successivi argomenti all'ordine del giorno.
  5. Dopo l'appello, effettuato nei termini di cui al comma primo del presente articolo, il Consiglio si presume adunato in numero legale, salvo che, prima delle votazioni, la verifica del numero legale sia richiesta verbalmente da almeno un Consigliere.
  6. Quando sia accertato che il Consiglio non e' adunato in numero legale, il Presidente toglie la seduta.

art.29

Computo del numero legale

  1. I Consiglieri che dichiarano di astenersi da una votazione si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta, ma non nel numero dei votanti.
  2. I Consiglieri che escono dall'aula prima della verifica non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.
  3. I Consiglieri debbono astenersi dal prendere parte alla votazione delle deliberazioni, risoluzioni e mozioni di cui essi stessi, o i loro parenti e affini sino al quarto grado, abbiano interesse. In tale circostanza i Consiglieri medesimi non sono computati tra i presenti ai fini del raggiungimento del numero legale necessario per la validita' della seduta.

art.30

Programmazione dei lavori del Consiglio.

  1. Il Consiglio programma i propri lavori al fine di assicurare rapidita' e coerenza all'attivita' deliberativa e di indirizzo nonche' tempestivita' ed efficacia alle funzioni di controllo.
  2. Il Presidente del Consiglio definisce il programma, di norma con estensione almeno quindicinale, dei vari argomenti da trattare e la data della loro votazione finale, ferme le disposizioni di cui all'art.22 relative alla definizione del calendario dei lavori.
  3. Il Consiglio municipale e le Commissioni Consiliari, compatibilmente con l'urgenza delle materie all'ordine del giorno dei rispettivi lavori, organizzano la propria attivita' secondo modalita' che favoriscono l'equilibrio tra responsabilita' familiari, politiche e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i due sessi.

art.31

Durata delle sedute del Consiglio del Municipio.

  1. Di norma la durata di una seduta non puo' eccedere le sette ore dall'apertura della seduta stessa. Eventuali deroghe sono possibili soltanto quando siano in discussione provvedimenti con scadenza di legge o comunque di particolare rilevanza o urgenza per le attivita' del Municipio. In tal caso, per la prosecuzione della seduta, decide il Consiglio per alzata di mano, sentito un oratore per Gruppo per dichiarazione di voto.
  2. Il Consiglio del Municipio, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri presenti, puo' decidere il proseguimento della seduta anche oltre l'orario di chiusura indicato nella convocazione. La decisione e' presa a maggioranza relativa, per alzata di mano, sentito un oratore per Gruppo per dichiarazione di voto.
  3. Il Consiglio del Municipio, qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei Consiglieri presenti, puo' decidere la chiusura anticipata della seduta rispetto all'orario indicato nella convocazione. La decisione e' presa a maggioranza relativa, per alzata di mano, sentito un oratore per Gruppo per dichiarazione di voto.

art.32

Ordine del giorno delle sedute di Consiglio.

  1. Il Consiglio del Municipio non puo' discutere o deliberare su alcuna proposta o questione che non sia iscritta all'ordine del giorno della seduta, eccezion fatta per le sole proposte di cui al punto 8 del presente articolo.
  2. L'ordine del giorno e' costituito:
    1. dalle proposte di deliberazione e risoluzione di iniziativa dei vari soggetti aventi TITOLO in ragione di fonti legislative, statutarie e regolamentari,
    2. dagli argomenti da trattare su materie appartenenti alla competenza del Consiglio,
    3. dalle mozioni,
    4. dagli ordini del giorno di cui al punto 2 c, dell'art. 70 del presente Regolamento,
    5. dalle interrogazioni e dalle interpellanze.
  3. Il Presidente, una volta formalizzati presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni gli atti di cui al punto precedente, iscrive i medesimi, fatti salvi i termini necessari per la relativa notifica, all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio del Municipio in coerenza con la programmazione dei lavori di cui all'articolo 30 e nel rispetto delle specifiche indicazioni contenute nel presente articolo e nei titoli VII (Atti consiliari: identificazione ed iter) e VIII (Le interrogazioni, le interpellanze, le interrogazioni a risposta immediata
  4. Il Presidente ha facolta' di iscrivere all'ordine del giorno proposte di atti consiliari od argomenti ritenuti indifferibili o urgenti in relazione a motivate ed accertate scadenze.
  5. Gli atti di cui al punto 2 del presente articolo rimangono iscritti all'ordine del giorno sino alla loro trattazione, ovvero vengono depennati su disposizione del Presidente allorche' tutti i proponenti ne chiedano il ritiro.
  6. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente quando, con domanda scritta presentata presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri. La data della riunione del Consiglio per la trattazione degli argomenti proposti, dovra' essere compresa entro i dieci giorni successivi alla data della richiesta. Nel caso si richieda la presenza del Sindaco o degli Assessori comunali preposti, il Consiglio deve tenersi entro trenta giorni dalla richiesta.
  7. La seduta del Consiglio, di cui al comma precedente, potra' essere interamente dedicata alla trattazione dei temi richiesti quando il Presidente accolga le motivazioni addotte dai richiedenti. In caso contrario il Presidente, in apertura di Consiglio, motiva la propria decisione.
  8. Per le proposte che abbiano per oggetto una manifestazione di intenti o di giudizio, su eventi o provvedimenti che interessino anche indirettamente gli appartenenti alla comunita' cittadina, che abbiano carattere di speciale urgenza e rilevanza e che non impegnino il bilancio municipale ne' modifichino le norme vigenti, non e' necessaria la preventiva iscrizione all'ordine del giorno. La manifestazione di intenti, redatta in forma di mozione e sottoscritta da almeno un Consigliere, e' sottoposta al Presidente che ne da' comunicazione al Consiglio all'inizio di seduta. Il Consiglio, sentite le dichiarazioni di voto, ne decide o meno la trattazione al termine degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In caso di voto contrario del Consiglio, la Mozione sara' iscritta all'ordine del giorno della prima seduta utile.

art.33

Ordine dei lavori delle sedute del Consiglio

  1. L'ordine dei lavori e' la successione cronologica degli oggetti all'ordine del giorno. Essi sono sottoposti al Consiglio seguendo tale successione, salvo che il Presidente, verificandosi le condizioni di cui al punto 3 dell'art.28, non operi modificazioni nell'ordine dei lavori, limitatamente alle comunicazioni, alle interrogazioni, alle interpellanze e alle interrogazioni a risposta immediata.
  2. L'ordine dei lavori, relativi agli oggetti di cui alle lettere a, b, c, d del punto 2 dell'art. 32 del presente Regolamento, puo' essere modificato quando il Presidente o un Consigliere ne faccia richiesta e questa non incontri opposizione. In caso di opposizione decide il Consiglio, sentito un oratore per Gruppo per non piu' di cinque minuti ciascuno, con votazione per alzata di mano, senza discussione e dichiarazione di voto.

art.34

Funzioni e compiti della Presidenza dell'Assemblea Consiliare

  1. Il Presidente dell'assemblea consiliare, mantiene l'ordine e assicura l'osservanza delle Leggi, dello Statuto e dei Regolamenti nello svolgimento dei lavori del Consiglio.
  2. Il Presidente del Consiglio vigila sulla correttezza formale e procedurale degli atti del Consiglio e ne valuta l'ammissibilita', anche acquisendo, ove lo ritenga necessario, e prima di sottoporli all'espressione del Consiglio medesimo, il parere di assistenza giuridico amministrativa, di cui all'art.97 - comma 2 - del T.U.E.L. da parte del Direttore del Municipio.
  3. Il Presidente assicura la regolarita' delle discussioni, dirige e modera la presentazione e il dibattito sugli argomenti all'ordine del giorno, concede la facolta' di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, proclama il risultato delle votazioni.
  4. Il Presidente ha facolta' di sospendere e/o chiudere la seduta per motivi inerenti l'ordine e la legittimita' della stesse o riguardanti la migliore conduzione dei lavori, quando ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi o un approfondimento delle tematiche attraverso atti a tal fine ordinati (ad esempio per concedere la parola ai cittadini presenti in aula o per consultare gli Uffici o convocare la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari).
  5. Il Presidente cura i rapporti del Consiglio con il Presidente del Municipio e la Giunta e promuove gli interventi e le iniziative piu' idonee per rendere effettivo e costante il rapporto del Consiglio Municipale con il territorio e gli organismi di partecipazione.
  6. Il Presidente svolge funzioni di coordinamento delle attivita' delle Commissioni Consiliari.

art.35

Funzioni di Segreteria del Consiglio

  1. Il Direttore del Municipio, o altro Dirigente o Funzionario ascritto alla categoria “D”, da lui delegato, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio del Municipio e ne cura la verbalizzazione.

art.36

Assenze continuate dal Consiglio

  1. La mancata partecipazione, non giustificata, a dieci sedute consecutive del Consiglio del Municipio, comporta la decadenza dalla carica di Consigliere. La decadenza e' dichiarata dal Consiglio stesso, valutate le cause giustificative addotte dall'interessata o dall'interessato, con le modalita' previste per le Consigliere e i Consiglieri Comunali.

art.36bis

Decadenza e dimissioni dei Consiglieri:

  1. La qualita' di Consigliere, oltre che per i motivi di cui all'art.36 del presente Regolamento, si perde anche verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilita' o delle incapacita' contemplate dalla Legge e dallo Statuto o per dimissioni, indirizzate in forma scritta al Consiglio municipale e, per esso, al Presidente del medesimo.
  2. Le dimissioni devono essere presentate personalmente al protocollo del Municipio, presso cui sono immediatamente assunte nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
  3. Le dimissioni, per le quali non e' necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio, sono irrevocabili ed immediatamente efficaci.
  4. Il Consiglio, con separate deliberazioni e seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo del Municipio, procede, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni, alla surroga dei Consiglieri dimissionari. Non si fa luogo alla surroga, qualora ricorrano i presupposti previsti dallo Statuto per lo scioglimento del Consiglio del Municipio.

art.37

Consigliere del Municipio Aggiunto

  1. Presso ogni Municipio e' eletto un Consigliere Aggiunto, in rappresentanza degli stranieri extracomunitari che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta', legittimamente presenti nel territorio nazionale e residenti nel Comune di Roma o aventi in questo il domicilio per ragioni di studio o di lavoro.
  2. Le elezioni del Consigliere Aggiunto sono disciplinate da apposito Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 14.10.03.
  3. Il Consigliere Aggiunto e' chiamato a partecipare alle sedute del Consiglio Municipale dalla prima riunione che si tiene dopo la comunicazione all'interessato dell'avvenuta proclamazione.
  4. Il Consigliere Aggiunto, anche in caso di surrogazione, entra in carica all'atto del positivo esame della condizione di eletti compiuta dal Consiglio Municipale nel corso della prima riunione alla quale sono chiamati a partecipare e restano in carica per tutta la durata del Consiglio nel quale e' eletto sino al suo rinnovo. In caso di surrogazione, la durata del mandato e' limitata al tempo residuo sino alla scadenza della consiliatura. Per l'esame della condizione di eletti, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni vigenti per i Consiglieri Municipali.
  5. Le dimissioni dalla carica di Consigliere Aggiunto, presentate al Consiglio Municipale e, per esso, al Presidente, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
  6. Al Consigliere Aggiunto Municipale deceduto, dimissionario, sospeso o rimosso, e' dal Presidente del Consiglio chiamato a subentrare, entro e non oltre, cinque giorni dal verificarsi delle predette condizioni, il primo candidato non proclamato
    Secondo l'ordine della graduatoria definitiva dei candidati, salvo esaurimento della graduatoria medesima. Il Consiglio procede alla verifica della condizione di eletto del subentrante quale adempimento iniziale della prima seduta alla quale partecipa.
  7. Il Presidente del Consiglio dispone la sospensione del Consigliere Aggiunto nei casi e con le stesse modalita', ove compatibili, stabiliti dalla legge per i Consiglieri Municipali.
  8. Il Consigliere Aggiunto gode delle stesse prerogative e degli stessi diritti previsti dalla Statuto e dai Regolamenti a favore dei Consiglieri del Municipio ed e' tenuto agli stessi obblighi per questi previsti, ad eccezione di quelli relativi alla pubblicita' della situazione patrimoniale.
  9. Il Consigliere Aggiunto, con le stesse modalita' previste dal Regolamento del Municipio per i Consiglieri Municipali, partecipa con diritto di parola sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno, ma senza diritto di voto, alle sedute e ai lavori del Consiglio Municipale, delle Commissioni Consiliari Permanenti e, ove costituite, della Commissione delle Elette e delle Commissioni Speciali.
  10. Il Consigliere Aggiunto non puo' sottoscrivere la Mozione di sfiducia nei confronti del Presidente del Municipio e non e' computato ai fini del raggiungimento di qualsiasi maggioranza qualificata o quorum necessari per lo svolgimento di attivita' proprie del Consiglio e delle Commissioni cui appartengono.
  11. Il Consigliere Aggiunto ha diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare. Puo' presentare Interrogazioni, Interpellanze, Mozioni e Risoluzioni.
  12. Il Consigliere Aggiunto ha il diritto di essere tempestivamente informato dei progetti di deliberazione e delle altre questioni poste all'ordine del giorno del Consiglio e delle Commissioni. Ha diritto di ottenere, liberamente e gratuitamente, dagli uffici del Comune o del Municipio, nonche' da Enti, Istituzioni e dagli altri gestori di servizi pubblici locali, informazioni e copie di atti e documenti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e secondo le modalita' stabilite dal Regolamento per il diritto di accesso alle informazioni.
  13. Per favorire una piu' ampia rappresentanza delle nazionalita' e culture presenti sul territorio, il Consiglio Municipale puo' istituire una apposita Consulta delle Comunita' Straniere.

art.38

Ordine degli interventi

  1. I Consiglieri che intendono parlare su un argomento iscritto all'ordine del giorno, debbono farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.
  2. Se un Consigliere, chiamato dal Presidente ad intervenire, non risulta presente, si intende che abbia rinunciato a parlare. E' consentito lo scambio di turno tra i Consiglieri iscritti a parlare su richiesta degli interessati.

art.39

Durata degli interventi

  1. I Consiglieri iscritti a parlare in una discussione intervengono per un massimo di quindici minuti, salvo termini diversi fissati dal presente Regolamento. Ha il diritto di intervenire, negli stessi limiti temporali, l'Assessore competente.
  2. Scaduto il termine, il Presidente, dopo aver richiamato per due volte l'oratore, gli toglie la parola.
  3. Prima dell'inizio della discussione ciascun Consigliere puo' fare richiesta scritta al Presidente di deroga al termine di cui al punto 1 del presente articolo, e tenere la parola sino a un massimo di un'ora, in occasione della discussione del Bilancio, del Piano Regolatore Generale Urbanistico, degli Statuti, dei Regolamenti e della Relazione della Giunta.
  4. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, puo' consentire, inoltre, ai Gruppi Consiliari di usufruire degli stessi limiti di tempo per tutti i provvedimenti di maggior rilievo. In questo caso la Conferenza puo' riunirsi anche immediatamente prima del Consiglio cui gli argomenti oggetto della richiesta di deroga si riferiscono
  5. Quando la richiesta di cui al precedente comma sia stata avanzata da un Presidente di Gruppo Consiliare, il Presidente assegna a tale Gruppo un tempo complessivo non superiore a un'ora per ciascun componente del Gruppo. Il tempo cosi'; assegnato potra' essere ripartito tra i diversi oratori del Gruppo a discrezione del Gruppo medesimo.
  6. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, in relazione alla particolare complessita' o importanza della materia, puo' decidere che la discussione avvenga per parti separate. In tali circostanze, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi puo' stabilire una durata degli interventi diversa da quella di cui al punto primo del presente articolo.
  7. Al termine della discussione il Presidente concede la parola, per non piu' di 10 minuti, al Presidente del Municipio e all'Assessore competente.

art.40

Modalita' degli interventi.

  1. I Consiglieri intervengono dal proprio banco in piedi, se possibile, dirigendo sempre la parola all'intero Consiglio, anche quando si tratti di rispondere ad argomenti di altri Consiglieri.
  2. Nessun Consigliere puo' parlare per piu' di una volta nella stessa discussione, salvo che per richiamo al regolamento, all'ordine dei lavori, alla priorita' di una votazione, o per questioni pregiudiziali o per fatto personale. Il Presidente concede inoltre la parola, per non piu' di cinque minuti, all'oratore gia' intervenuto nella discussione che chieda di poter precisare il proprio pensiero.
  3. Ogni intervento deve riguardare unicamente la proposta o argomento in esame e non sono ammesse divagazioni.
  4. A nessuno e' permesso di interrompere chi parla tranne che al Presidente per richiamo al Regolamento.
  5. Il Presidente puo' togliere la parola all'oratore che, richiamato per due volte ad esprimersi relativamente all'argomento in discussione, seguita a discostarsene.

art.41

Richiesta della parola per fatto personale

  1. E' fatto personale l'essere chiamato esplicitamente in causa, nominato direttamente o anche indirettamente se il riferimento individua la persona, o il sentirsi attribuire opinioni difformi da quelle espresse.
  2. La richiesta di parola per fatto personale puo' essere avanzata in qualsiasi momento della seduta. Il Presidente, valutate le circostanze, concede la parola al richiedente per fatto personale solo al termine del dibattito sul punto in questione, per non piu' di cinque minuti, affinche' illustri in cosa tale fatto si concretizzi e svolga il relativo intervento.

art.42

Richiami al regolamento, all'ordine dei lavori o alla priorita' di una votazione

  1. I richiami al Regolamento del Municipio, all'ordine dei lavori o alla priorita' di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione.
  2. Il Presidente, verificata l'ammissibilita' del richiamo, concede la parola al richiedente per l'illustrazione, che deve essere contenuta nel tempo massimo di cinque minuti.
  3. Ove il richiamo comporti, a giudizio del Presidente, la necessita' di una decisione del Consiglio, questa avviene, senza discussione e con dichiarazioni di voto, mediante votazione per alzata di mano.

art.43

Questione pregiudiziale e sospensiva.

  1. La questione pregiudiziale, quella cioe' che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioe' che la discussione debba rinviarsi ad altra data, possono essere proposte dai singoli Consiglieri, con facolta' per il proponente di illustrarle nel termine massimo di cinque minuti, prima che inizi la discussione dell'argomento all'ordine del giorno.
  2. A discussione iniziata, tanto la questione pregiudiziale quanto la sospensiva, possono essere proposte con domanda sottoscritta da almeno due Consiglieri o da un Presidente di Gruppo Consiliare.
  3. Sulle questioni pregiudiziale e sospensiva il Consiglio decide per alzata di mano, senza discussioni ne' dichiarazioni di voto.
  4. La questione pregiudiziale non si applica all'illustrazione degli emendamenti.

art.44

Questione pregiudiziale di legittimita' in relazione alla normativa vigente

  1. La questione pregiudiziale di legittimita' puo' essere proposta, in forma scritta, da almeno tre Consiglieri o dal Presidente di un Gruppo Consiliare, con l'indicazione delle norme che si presumono violate e dei profili di illegittimita'.
  2. Il Presidente, sentito il Segretario del Consiglio, ove non ritenga necessaria la sospensione della seduta e l'immediata consultazione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari per l'esame della questione sollevata, concede la parola ad uno dei proponenti per non piu' di cinque minuti ed eventualmente, sempre per non piu' di cinque minuti, ad un Consigliere che intenda esprimersi contro la questione pregiudiziale e sottopone quindi la questione al voto del Consiglio, che decide per alzata di mano, sentite le dichiarazioni di voto.

art.45

Discussione delle proposte di deliberazione, di risoluzione, delle mozioni, degli ordini del giorno.

  1. In caso di proposte di iniziativa della Giunta dei Consiglieri del Municipio, dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari, degli Uffici, prima che inizi la discussione della proposta stessa, il Presidente concede la parola, per non piu' di quindici minuti, al primo firmatario e, nel caso di deliberazioni e risoluzioni, anche al relatore della Commissione competente e all'eventuale relatore di opposizione.
  2. In caso di proposte di iniziativa popolare, ed in quello relativo all'approvazione del disciplinare delle Consulte di cui al punto 11 dell'art.9 del presente Regolamento, prima che inizi la discussione della proposta stessa, il Presidente concede la parola, qualora si tratti di deliberazioni e risoluzioni, al relatore della Commissione competente e all'eventuale relatore di opposizione. Il relatore riporta il parere della Commissione e la posizione espressa, in seno alla Commissione, dal rappresentante del Comitato promotore.
  3. Il Presidente, raccolte le iscrizioni a parlare, concede la parola ai Consiglieri secondo l'ordine di iscrizione. Esauriti gli interventi degli iscritti a parlare, concede la parola, per non piu' di cinque minuti, al primo firmatario o ai relatori per l'eventuale replica. Dichiara quindi chiusa la discussione.

art.46

Presentazione, esame e votazione degli emendamenti e dei sub emendamenti

  1. Gli emendamenti sono redatti per iscritto dai Consiglieri, ciascuno su foglio distinto, firmati e presentati nel corso della discussione o al momento in cui il Presidente, reso noto di non avere altri iscritti a parlare, dichiara chiusa la discussione stessa. Possono essere presentati emendamenti anche dalla Giunta.
  2. Il contenuto degli emendamenti puo' essere anticipato nel corso della discussione generale senza con questo pregiudicare il diritto del primo firmatario ad illustrarlo al Consiglio come previsto dal punto 5 del presente articolo.
  3. Il Presidente, sentiti gli Uffici, puo' stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilita' di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa ovvero redatti in forma irregolare
  4. Esaurita la discussione di carattere generale, il Consiglio procede all'esame e alla votazione degli emendamenti presentati, a cominciare da quelli soppressivi; seguono i modificativi, a partire da quello che piu' si allontana dal testo originario, poi gli aggiuntivi.
  5. Il primo firmatario di ciascun emendamento puo' illustrarlo per non piu' di cinque minuti. Successivamente hanno diritto di intervenire, per una sola volta, i Consiglieri che intendono rilasciare le dichiarazioni di voto.
  6. I sub emendamenti, redatti nella forma di cui al punto 1 del presente articolo, sono presentati al Presidente subito dopo l'illustrazione, svolta dal primo firmatario, dell'emendamento che intendono modificare .
  7. I sub emendamenti sono esaminati e votati con lo stesso ordine e con le stesse modalita' degli emendamenti, di cui ai precedenti punti 2 e 3, immediatamente prima delle dichiarazioni di voto sull'emendamento che intendono modificare.
  8. Gli emendamenti e i sub emendamenti presentati su una proposta di delibera debbono essere corredati dei pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18.8.2000 n. 267. Tale parere, ove non sia stato richiesto preventivamente, puo' essere rilasciato nel corso della seduta dal Segretario del Consiglio il quale puo' chiedere la sospensione della seduta al fine di procedere ad eventuali necessari approfondimenti.
  9. Se il primo firmatario rinuncia al proprio emendamento o sub emendamento, ogni altro Consigliere puo' farlo proprio illustrandolo al Consiglio.
  10. Se il primo firmatario di una proposta di atto consiliare di iniziativa della Giunta, dei Consiglieri del Municipio, dei Gruppi e delle Commissioni Consiliari, non concorda con un emendamento o sub emendamento approvato ad essa relativo, puo' ritirare la proposta presentandone, in forma scritta, comunicazione al Presidente, immediatamente dopo la votazione positiva sull'emendamento o sub emendamento o comunque appena terminate le operazioni di voto su tutti gli emendamenti presentati.
  11. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, in relazione alla particolare complessita' o importanza della materia, puo' fissare, per la presentazione degli emendamenti, un termine anticipato rispetto a quanto disposto dal punto 1 del presente articolo. In tali circostanze, quando il numero degli emendamenti presentati lo richieda, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi fissa i tempi e le modalita' per illustrare ed esprimere dichiarazioni di voto sugli emendamenti e sub emendamenti, tenendo conto della consistenza numerica dei Gruppi e del numero degli emendamenti presentati, al fine di rispettare la data prevista per la votazione finale. Alla discussione cosi'; regolamentata non si applica quanto previsto dall'art.55 del presente regolamento.
  12. Quando la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari abbia fissato un termine anticipato per la presentazione degli emendamenti, il Presidente del Consiglio, al termine della discussione generale sull'argomento all'ordine del giorno, sentita la Conferenza dei Gruppi Consiliari, decide se accogliere eventuali ulteriori emendamenti presentati dopo il termine prefissato.
  13. La deroga di cui ai punti 3 e 4 dell'articolo 39 del presente regolamento non si applica all'illustrazione degli emendamenti e sub emendamenti.

art.47

Adozione degli atti consiliari

  1. Le deliberazioni e le risoluzioni del Consiglio del Municipio, le mozioni, gli ordini del giorno e, di norma, ogni altro atto implicante la votazione, sono adottati a maggioranza relativa, cioe' con voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai Consiglieri in seduta valida agli effetti deliberativi, salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti comunali prescrivano una diversa maggioranza.
  2. In quest'ultimo caso, qualora la maggioranza richiesta non fosse raggiunta, la proposta, anche con lo stesso testo, puo' essere nuovamente sottoposta a votazione in sedute successive, fino alla suaapprovazione.
  3. La votazione e' nulla se il numero dei voti espressi sommato a quello delle astensioni non raggiunge il numero legale necessario ai fini deliberativi.
  4. In caso di parita' tra i voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata. e la proposta puo' essere rimessa in votazione nel corso di altra seduta
  5. Il risultato della votazione relativa ad atti consiliari e' proclamato dal Presidente con la formula "il Consiglio approva" o "il Consiglio non approva".

art.48

Nomina e sostituzione degli scrutatori

  1. Immediatamente dopo l'appello, in seduta valida agli effetti deliberativi, il Presidente della Assemblea nomina tre Consiglieri, di cui almeno uno appartenente ai Gruppi dell'opposizione, con la funzione di scrutatori per le votazioni, tanto pubbliche che segrete.
  2. Se uno scrutatore abbandona la seduta e' tenuto a comunicarlo al Presidente il quale provvede alla sua sostituzione. La sostituzione avviene anche in caso di impedimento del Consigliere scrutatore al momento di una votazione.

art.49

Dichiarazioni di voto e votazione finale.

  1. Esaurita la discussione di carattere generale e l'eventuale votazione degli emendamenti, dei sub emendamenti e degli ordini del giorno, hanno diritto di intervenire, per una sola volta e per un tempo massimo di cinque minuti, i Consiglieri che intendono rilasciare le dichiarazioni di voto.
  2. La dichiarazione di voto deve riguardare esclusivamente la posizione dell'oratore, o del Gruppo rappresentato, con attinenza all'argomento trattato e non puo' contenere valutazioni relative ad altri argomenti, ne' riferimenti personali ad altri Consiglieri.
  3. Esauriti gli interventi per dichiarazione di voto, il Presidente sottopone al voto del Consiglio, la proposta di deliberazione, di risoluzione o di ogni altro atto consiliare nella stesura definitiva risultante dalla combinazione del testo esaminato e degli emendamenti approvati.
  4. La votazione avviene di norma sul complesso della proposta, salvo il caso in cui un Consigliere, al termine della discussione, ne chieda la votazione per parti separate. In caso di opposizione, decide il Consiglio per alzata di mano, senza alcun dibattito o dichiarazione di voto, la forma della votazione. La votazione per parti separate avviene senza ulteriori interventi eccezion fatta per le dichiarazioni di voto.

art.50

Divieto di parola durante la votazione

  1. Dopo che il Presidente ha dichiarata aperta la votazione, non e' piu' concessa la parola ad alcuno fino alla proclamazione del voto, salvo che per richiamo al Regolamento relativamente all'esecuzione della votazione in corso.

art. 51

Votazione per alzata di mano

  1. L'espressione del voto e', di norma, palese, e si effettua per alzata di mano, ovvero a mezzo di idonea strumentazione elettronica.
  2. Il voto per alzata di mano e' soggetto a controprova, se questa e' richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato o quando il Presidente reputi dubbio il risultato.
  3. Il Segretario del Consiglio e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari nonche' dei nomi dei Consiglieri che si astengono e li comunicano al Presidente.

art.52

Votazione per appello nominale

  1. Alla votazione per appello nominale si procede quando lo richiedano per iscritto almeno due Consiglieri.
  2. La richiesta di votazione per appello nominale deve essere presentata prima che il Presidente, comunicato di aver esaurito la lista degli iscritti a parlare, abbia dichiarata aperta la votazione. Se tutti i richiedenti non sono presenti in aula al momento del voto, la richiesta si intende ritirata.
  3. Nel caso in cui si voti per appello nominale, il Presidente indica il significato del si e del no e dispone l'appello dei Consiglieri chiamati a esprimere voto secondo l'ordine alfabetico dei loro cognomi. Dopo il primo appello il Presidente ordina una seconda "chiama" prima di dichiarare chiusa la votazione.
  4. Il Segretario del Consiglio e gli scrutatori prendono nota dei voti favorevoli, di quelli contrari nonche' dei nomi dei Consiglieri che si astengono e li comunicano al Presidente.
  5. Nel caso si utilizzino sistemi di votazione elettronica l'appello nominale e' sostituito con registrazione dei nominativi e delle relative espressioni di voto.

art.53

Votazione a scrutinio segreto

  1. Si votano a scrutinio segreto le sole deliberazioni concernenti valutazioni e apprezzamenti diretti su qualita' e condizioni di persone, anche in relazione ad aspetti sottoposti a riservatezza.
  2. Lo scrutinio segreto si attua, secondo i casi, o per palline bianche e nere o per mezzo di schede o con procedimento elettronico.
  3. Nel caso di votazione per palline bianche e nere, il Presidente avverte quale sia il significato del voto ed ordina la "chiama". Il Segretario del Consiglio e gli scrutatori prendono nota dei votanti. ad ogni Consigliere sono consegnate due palline, una bianca e una nera. Il voto favorevole si esprime deponendo nell'urna la pallina bianca, il voto contrario deponendovi quella nera. La pallina non utilizzata per la votazione viene depositata in apposito contenitore contrassegnato all'esterno con l'indicazione "resti". Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione depone entrambe le palline in un'apposita urna, senza dichiararlo palesemente. Dichiarata chiusa la votazione il Segretario del Consiglio e gli scrutatori contano le palline rinvenute nell'urna, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti, e comunicano al Presidente l'esito della votazione.
  4. Quando alla votazione si procede per mezzo di schede, il Presidente fa consegnare a ciascun Consigliere una scheda, informando del numero massimo di nominativi che vi possono essere iscritti. Indi ordina la "chiama" e ciascun Consigliere si reca al banco della Presidenza per depositare nell'urna la propria scheda. Il Consigliere che intende astenersi dalla votazione depone entrambe le palline in un'apposita urna, senza dichiararlo palesemente. Dichiarata chiusa la votazione il Segretario del Consiglio e gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, che dovranno risultare nello stesso numero dei votanti.
  5. Le schede bianche o nulle inserite nell'urna si computano per determinare il numero dei votanti.
  6. I nominativi che fossero eventualmente contenuti nella scheda oltre il numero consentito, si considerano non validi a cominciare, nell'ordine di scrittura, dal primo in esubero.
  7. Nell'ipotesi di irregolarita', e se il numero dei voti risultasse diverso dal numero dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

art.54

Proclamazione dell'esito delle votazioni.

  1. Terminata ciascuna votazione, il Presidente, con l'assistenza dei tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.

art.55

Chiusura anticipata della discussione generale.

  1. Tre Consiglieri possono, in qualunque momento, richiedere per iscritto la chiusura della discussione, sempreche' siano stati effettuati gli interventi da parte dei relatori e dei firmatari delle proposte.
  2. In caso di opposizione, il Presidente concede la parola a un oratore per gruppo, per non piu' di 5 minuti ciascuno. Il Consiglio decide sulla richiesta di chiusura anticipata della discussione per alzata di mano
  3. La chiusura anticipata non si applica quando sia stata precedentemente presentata la richiesta di deroga di cui ai punti 3 e 4 dell'art.39 del presente Regolamento.
TITOLO VI
DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO DEL MUNICIPIO

art.56

Pubblicita' delle sedute.

  1. Le sedute del Consiglio del Municipio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge e nel caso in cui il Consiglio medesimo, con decisione motivata adottata a maggioranza assoluta, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela della riservatezza delle persone, gruppi o imprese di cui dovra' discutere.
  2. Alle sedute segrete partecipa, il Segretario del Consiglio che ne redige un verbale sintetico con l'annotazione degli argomenti trattati, dei Consiglieri intervenuti e delle deliberazioni adottate, coadiuvato da un dipendente in servizio presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni.
  3. Il Presidente autorizza il Consigliere che ne faccia richiesta ad operare riprese audio e video delle sedute consiliari, purche' per uso personale, e sempre che non intervengano opposizioni da parte di altri consiglieri a tutela della riservatezza o per motivi di disturbo o imbarazzo.
  4. Il Presidente autorizza le emittenti radio-televisive che ne facciano richiesta a effettuare e trasmettere riprese audio-visive delle sedute del Consiglio del Municipio.
  5. Inoltre, per poter diffondere in tempo reale informazioni di pubblica utilita', le riprese delle riunioni consiliari, tramite l'uso di tecnologie innovative, possono anche essere trasmesse, sia in diretta che in differita nei giorni seguenti, da appositi apparecchi video collocati in vari punti del territorio municipale, affinche' i cittadini interessati possano seguire tutto il dibattito senza recarsi necessariamente nella sede del Municipio.
  6. Le registrazioni e le riprese non sono autorizzate quando si tratti di sedute segrete o per particolari motivi di ordine pubblico.
  7. Il Presidente puo' autorizzare la presenza di una assistente personale di fiducia indicato dal Consigliere che abbia necessita' di speciali ausili per l'esercizio delle proprie funzioni

art.57

Disciplina dei Consiglieri.

  1. Se un Consigliere turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti, il Presidente lo richiama.
  2. Dopo un secondo richiamo all'ordine nella stessa seduta, il Presidente puo' disporre l'esclusione del Consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi piu' gravi, la censura. Se un consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito di lasciare l'aula, il Presidente sospende la seduta ed impartisce le istruzioni necessarie affinche' la disposizione sia eseguita.
  3. Anche indipendentemente da precedenti richiami, la esclusione del Consigliere e la censura possono essere disposte dal Presidente quando un Consigliere provochi tumulti o disordini nell'assemblea o giunga ad oltraggio o a vie di fatto.
  4. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione di rientrarvi per un termine da una a tre sedute. La censura e' disposta dal Presidente, udite le spiegazioni del Consigliere e sentita la Conferenza dei Capigruppo.
  5. Nel caso in cui un Consigliere si ritenga gravemente offeso dalle espressioni di altro Consigliere, il Presidente, su richiesta dell'interessato, nomina un giuri'; d'onore composto da tre Consiglieri, di cui almeno uno appartenente all'opposizione. Il giuri';, sentiti i Consiglieri coinvolti, presenta, entro il termine di cinque giorni, una propria relazione scritta al Consiglio del Municipio. Nella relazione del Giuri', sulla quale non e' ammessa la discussione, deve essere contenuta la proposta di sanzione disciplinare ovvero quella di archiviazione del procedimento, da sottoporre seduta stante alla definitiva determinazione del Consiglio.

art.58

Tumulti nell'aula.

  1. In caso di tumulti nell'aula e qualora risultassero vani i richiami del Presidente, questi puo' abbandonare il seggio ed ogni discussione si intende sospesa temporaneamente fino alla cessazione della turbativa e al contestuale rientro in aula del Presidente.
  2. Se i tumulti dovessero continuare, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo e, secondo le opportunita', puo' rinviarla fissandone,se possibile, la data.

art.59

Ordine del Consiglio del Municipio e ordine pubblico nell'aula.

  1. I poteri necessari per garantire l'ordine del Consiglio del Municipio nell'aula spettano al Presidente.
  2. Il Presidente assicura l'ordine della parte dell'aula riservata al pubblico avvalendosi, ove necessario, dell'assistenza del Comandante del II Gruppo del Corpo della Polizia Municipale, o suo delegato, il quale impartisce gli ordini necessari ai Vigili Urbani di servizio in aula.
  3. La forza pubblica non puo' entrare nella parte dell'aula riservata al Consiglio se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
  4. Il Presidente puo' avvalersi dei commessi addetti all'aula per assicurare l'ordinato svolgimento della seduta.

art.60

Disciplina del pubblico.

  1. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alla seduta, debbono rimanere in silenzio ed astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione.
  2. Il Presidente nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, puo' ordinare che venga espulso dall'auditorio chiunque sia causa di disordine e ne puo', eventualmente, disporre il suo rientro se ne sussistono le condizioni.
  3. Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al primo comma, o quando non si possa accertare l'autore del disordine, il Presidente puo' ordinare che sia sgomberata l'aula o quella parte di aula in cui il pubblico non si mantenga disciplinato e dove l'ordine sia stato turbato.
  4. Nell'aula o nella parte di aula fatta sgomberare, non possono essere riammessi gli espulsi.
  5. E' facolta' del Presidentesospendere temporaneamente la seduta per concedere la parola a persone delpubblico che chiedano di intervenire su argomenti in discussione che riguardinoesclusivamente temi di notevole rilevanza per il Municipio.

art.61

Disciplina delle sedute.

  1. Nessuna persona estranea puo' avere accesso durante la seduta nella parte dell'aula riservata al Consiglio, salve le persone indicate dallo Statuto. Oltre al Segretario del Consiglio, al personale di segreteria del Consiglio ed ai commessi d'aula, puo', a seconda delle esigenze, essere ammessa la presenza di altri funzionari o interlocutori esterni autorizzati dal Presidente.
TITOLO VII
ATTI CONSILIARI: IDENTIFICAZIONE E ITER

art.62

Gli Atti del Consiglio

  1. Gli atti attraverso i quali vengono formalizzate le decisioni, le determinazioni, gli intenti, le manifestazioni di giudizio, di controllo ed indirizzo, i pareri, le valutazioni e le esigenze di chiarimento del Consiglio del Municipio sono:
    1. le deliberazioni,
    2. le deliberazioni di proposte di deliberazione comunale di iniziativa municipale,
    3. le risoluzioni,
    4. le risoluzioni relative a interrogazioni ed interpellanze del Consiglio Municipale al Sindaco,
    5. le mozioni,
    6. gli ordini del giorno.

art.63

Deliberazioni

  1. Le deliberazioni sono atti di governo e di indirizzo politico - amministrativo che costituiscono lo strumento attraverso il quale il Consiglio del Municipio esercita le proprie funzioni sulle materie attribuite alla propria competenza, ai sensi delle leggi, dello Statuto del Comune di Roma e dei regolamenti vigenti.

art.64

Risoluzioni

  1. Le risoluzioni sono gli atti con i quali il Consiglio del Municipio svolge attivita' consultiva, propositiva (formulazione di proposte agli enti ed uffici competenti) e di indirizzo su problemi di interesse del Municipio.
  2. Le interrogazioni ed interpellanze del Consiglio municipale al Sindaco sono espresse in forma di risoluzione.

art.65

Presentazione e istruttoria delle deliberazioni

  1. Tutte le proposte deliberazione, vengono depositate presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, il quale, dopo la verifica della documentazione allegata e dopo averne acquisito i pareri di cui all'art. 49 del T.U.E.L., provvede alla contestuale protocollazione e trasmissione al Presidente del Consiglio, al Presidente del Municipio, all'Assessore competente e al Presidente della relativa Commissione.
  2. L'Assessore competente dovra' esprimere alla Commissione, per iscritto, ovvero relazionando direttamente in sede di Commissione, le proprie osservazioni, non vincolanti, entro dieci giorni dalla ricezione, producendo, altresi', la relativa documentazione.
  3. Trascorso detto termine, la Commissione, entro i successivi sette gg., esprime, comunque, il proprio preventivo parere di competenza prima dell'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio municipale.
  4. Il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione delle proposte all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio o, comunque, non oltre i trenta giorni dalla protocollazione.
  5. Ove in fase di istruttoria emergano dubbi, il Presidente del Consiglio, il Presidente del Municipio e la Giunta possono trasmettere l'atto al Direttore del Municipio per il supporto di assistenza giuridico - amministrativa previsto dalla normativa vigente. Il provvedimento che contrasti con la legislazione vigente e' rinviato al proponente per eventuali modifiche.

art.66

Presentazione e istruttoria delle Risoluzioni

  1. Tutte le proposte di Risoluzione vengono protocollate presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni e contestualmente trasmesse al Presidente del Consiglio, al Presidente del Municipio, all'Assessore competente e al Presidente della competente Commissione, la quale, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, procedera' al relativo esame istruttorio e preventivo parere.
  2. Le proposte di Risoluzione verranno iscritte all'ordine del giorno del Consiglio del Municipio alla prima seduta utile e, comunque, entro 15 gg. dalla espressione del parere da parte della relativa Commissione.

art. 67

Istruttoria dei pareri

  1. Tutte le richieste di parere, di cui al corrispettivo articolo del Regolamento per il Decentramento Amministrativo, pervengono al Presidente del Municipio il quale le inoltra, contestualmente, al Presidente del Consiglio, al Direttore del Municipio stesso, al Servizio Consiglio e Commissioni e, per il relativo esame istruttorio, al Presidente della Commissione interessata.
  2. I pareri sono espressi dal Consiglio del Municipio con apposita deliberazione, acquisito il preventivo parere della competente Commissione municipale.

art. 68

Proposte di deliberazioni comunali di iniziativa del Municipio

  1. Il Consiglio municipale puo' deliberare, esercitando il potere di iniziativa attribuitogli dalla normativa vigente, di presentare proposte di deliberazione riguardanti materie di competenza del Consiglio Comunale affinche' questo le deliberi in osservanza a quanto previsto dallo Statuto e dai regolamenti comunali.
  2. Le deliberazioni di proposte di deliberazione comunale di iniziativa del Municipio sono approvate con la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio municipale e trasmesse, a cura del Presidente, alla Segreteria del Consiglio Comunale.

art.69

Mozioni

  1. La mozione e' un atto, deliberato dal Consiglio del Municipio, che ha per oggetto una manifestazione di giudizio, valutazione ed apprezzamento su questioni di interesse municipale e che impegna il Presidente o la Giunta del Municipio al compimento di specifici atti o all'adozione di iniziative volte a rappresentare nelle sedi opportune le istanze espresse.
  2. La mozione e' altresi'; un atto che definisce orientamenti politico-amministrativi del Consiglio del Municipio, relativamente a questioni generali di interesse municipale, e che impegna il Presidente o la Giunta del Municipio ad azioni coerenti con tali orientamenti.
  3. Le mozioni di iniziativa consiliare, con la sola eccezione di quanto previsto al punto 8 dell'art.32 del presente Regolamento, sono presentate in forma scritta dai singoli Consiglieri, dai Gruppi Consiliari, dalle Commissioni Consiliari presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, e sono iscritte dal Presidente del Consiglio all' ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio Municipale e comunque entro quindici giorni dalla data di presentazione.
  4. Le mozioni di iniziativa popolare e delle Consulte sono iscritte dal Presidente del Consiglio, previo esame da parte della Commissione competente, all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio Municipale da tenersi entro trenta giorni dalla data del loro deposito presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni.

art.70

Ordini del giorno

  1. L'ordine del giorno e' un atto di rappresentanza politica di iniziativa consiliare, relativo anche a temi che non riguardino specifici interessi municipali.
  2. Ciascun Consigliere puo' presentare ordini del giorno depositandone il testo scritto e firmato:
    1. al banco del Presidente prima, nel corso o alla chiusura della discussione consiliare, quando riguardino temi affrontati da proposte di atti consiliari o da argomenti iscritti all'ordine del giorno della seduta del Consiglio
    2. in sede di Commissione su argomenti iscritti all'ordine del giorno o su argomenti di competenza della Commissione stessa. In quest'ultimo caso, il Presidente della Commissione iscrive l'ordine del giorno presentato alla prima seduta utile.
    3. negli altri casi, presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni. Sono allora iscritti dal Presidente del Consiglio all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio municipale e, comunque, entro quindici giorni dalla data di presentazione.
  3. Gli ordini del giorno di cui al punto a. del precedente comma 2 sono discussi e votati secondo l'ordine di presentazione al banco della Presidenza, subito dopo la votazione degli emendamenti relativi alla proposta cui si riferiscono e immediatamente prima delle dichiarazioni di voto e della votazione finale della proposta medesima.
  4. Gli ordini del giorno di cui ai punti b. e c. del precedente comma 2 sono discussi nel rispetto dell'ordine dei lavori previsto per la seduta del Consiglio cui sono iscritti. Gli ordini del giorno eventualmente presentati durante tale discussione sono posti ai voti subito dopo la votazione di quello cui si riferiscono.
  5. Quando il Presidente dichiari di accettare un ordine del giorno come raccomandazione, ed i presentatori acconsentano, l'ordine del giorno non e' posto in votazione.
  6. Quando lo richieda il Presidente ed i presentatori acconsentano, emendamenti presentati su una proposta di deliberazione possono essere trasformati in ordini del giorno. Tali ordini del giorno sono posti ai voti prima della votazione finale della proposta.
  7. Nel corso della trattazione delle interrogazioni, interpellanze e interrogazioni a risposta immediata, non essendo queste oggetto di discussione consiliare, non possono essere presentati e approvati ordini del giorno ad esse relativi.
  8. Gli ordini del giorno sono trattati esclusivamente nell'aula consiliare e non possono essere rinviati all'esame delle Commissioni.
  9. Agli ordini del giorno possono essere proposte correzioni al testo solamente da tutti i firmatari degli stessi o da quelli presenti in aula al momento della loro trattazione

art.71

Immediata eseguibilita' delle deliberazioni

  1. Nel caso di urgenza il Consiglio del Municipio, su proposta del Presidente o del relatore, puo' dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto favorevole espresso dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti.

art.72

Nomine e designazioni di spettanza del Consiglio municipale

  1. Il Consiglio del Municipio provvede alle nomine e designazioni di sua spettanza attraverso votazione segreta, a maggioranza relativa.
  2. Ove non diversamente specificato da normative o regolamenti, il Consiglio municipale, al momento della nomina, specifica i limiti del mandato, la cui durata temporale non potra' superare i ventiquattro mesi.
  3. In caso di nomine e designazioni di membri esterni al Consiglio municipale, questo potra' procedere alle nomine stesse solo dopo la pubblicazione dell'indicazione degli incarichi, contenente la specificazione dei requisiti richiesti ai candidati e le modalita' per la presentazione della documentazione utile ai fini dell'accettazione e della valutazione delle proposte di candidatura.
  4. il Consiglio del Municipio puo' decidere di richiedere, con la stessa procedura di cui al precedente punto, proposte di designazione ad Associazioni, Comitati, Organizzazioni Sindacali e di Partito, Ordini professionali, Collegi, Istituti Universitari e di Ricerca, e altre forme organizzate di cittadini le cui finalita' ed indirizzi siano collegati alle nomine e designazioni da effettuarsi.
TITOLO VIII
LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE, LE INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

art. 73

Interrogazioni

  1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Presidente del Municipio o a componenti della Giunta per sollecitare informazioni e spiegazioni sull'attivita' del Municipio, per sapere se qualche informazione su argomenti che interessino, anche indirettamente, la vita e l'attivita' del Municipio e del Comune di Roma sia pervenuta al Presidente; se tale informazione sia stata verificata; se il Presidente o la Giunta Municipale intendano comunicare al Consiglio determinati documenti, ovvero se, in presenza di informazioni ritenute insoddisfacenti dall'interrogante presso i competenti Uffici municipali, una determinata circostanza sia vera.

art. 74

Interpellanze

  1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al Presidente del Municipio o a componenti della Giunta per conoscere i motivi e quali decisioni abbia preso o intenda prendere in merito a singole questioni riguardanti aspetti specifici di competenza politico-amministrativa del Municipio.

art.75

Presentazione e svolgimento di interrogazioni e interpellanze.

  1. Le interrogazioni e le interpellanze sono presentate da uno o piu' Consiglieri, per iscritto, presso L'Ufficio Consiglio e Commissioni, e sono sempre rivolte al Presidente del Municipio o a componenti della Giunta.
  2. Le interrogazioni e le interpellanze, affinche' ne sia data comunicazione al Consiglio, sono iscritte, secondo l'ordine di presentazione, nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio municipale successiva alla loro presentazione
  3. Il Presidente del Consiglio, previa intesa con il Presidente del Municipio e la Giunta municipale, iscrive all'ordine del giorno le interrogazioni e le interpellanze da trattare in chiusura di seduta o, eventualmente, in apertura. La trattazione in aula deve avvenire comunque entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.
  4. Il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, puo' disporre che determinate sedute siano dedicate in tutto o in parte allo svolgimento di interrogazioni ed interpellanze; in tal caso le interrogazioni e le interpellanze sono iscritte all'ordine del giorno di dette sedute, sempre nel rispetto del termine definito nel precedente comma.
  5. Il Presidente del Municipio e i componenti della Giunta hanno sempre facolta' di rispondere a qualsiasi interrogazione o interpellanza con precedenza sulle altre, sempre che l'interrogante sia presente.
  6. Se l'interrogante non e' presente in aula al momento della trattazione effettuata secondo l'iscrizione all'ordine del giorno e nel rispetto del previsto ordine dei lavori, all'interrogazione o all'interpellanza viene data risposta in una seduta successiva. Se permane l'assenza del richiedente, l'interrogazione o l'interpellanza si intende decaduta.
  7. Dopo le risposte del Presidente o di un membro della Giunta Municipale, l'interpellante o l'interrogante puo' replicare per un tempo non eccedente i cinque minuti.
  8. Il Presidente del Consiglio puo' disporre che interpellanze ed interrogazioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi siano trattate congiuntamente.

art.76

Interrogazioni e interpellanze a risposta scritta

  1. Nel presentare una interrogazione o una interpellanza, il Consigliere dichiara se intenda avere risposta orale o scritta. In quest'ultimo caso, entro quaranta giorni, il Presidente, o il membro della Giunta Municipale competente per materia, trasmette la risposta scritta all'interrogante.
  2. Le interrogazioni ed interpellanze con risposta scritta sono inserite, per sola informazione, nell'ordine del giorno del Consiglio municipale, ma non sono trattate in aula.

art.77

Interrogazioni ed interpellanze urgenti

  1. Se un Consigliere richiede che ad una sua interrogazione o interpellanza sia riconosciuto il carattere di urgenza, il Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, puo' disporre che all'interrogazione o all'interpellanza medesima sia data precedenza su altre per quanto riguarda la sua trattazione in aula.

art.78

Interrogazioni a risposta immediata

  1. I Consiglieri, al fine di garantire e promuovere il corretto funzionamento delle istituzioni e gli interessi degli abitanti del Municipio, possono porre Interrogazioni politico-amministrativo relative ad accadimenti o provvedimenti che interessino direttamente o comunque incidano sulla vita dei cittadini del Municipio e richiedere che il Presidente del Municipio o la Giunta municipale diano risposta immediata in Consiglio.
  2. La richiesta e' presentata, all'Ufficio Consiglio e Commissioni, per iscritto e con l'indicazione adeguatamente circostanziata dell'argomento, almeno ventiquattro ore prima dell'ora di convocazione della seduta del Consiglio.
  3. Le Interrogazioni a risposta immediata vengono trattate nella prima seduta utile del Consiglio municipale, in inizio di seduta, e non e' necessaria la loro iscrizione all'ordine del giorno.
  4. E' cura del Presidente, all'inizio della seduta, informare il Consiglio del numero delle Interrogazioni presentate e del loro raggruppamento secondo le tematiche affrontate. Il Consigliere o i Consiglieri richiedenti hanno, rispettivamente, dieci minuti di tempo per svolgere il loro intervento.
  5. Il Presidente e i membri della Giunta municipale interessati sono tenuti a rispondere alle questioni sollevate, al termine degli interventi dei richiedenti, nel tempo massimo di dieci minuti. La risposta puo' tuttavia essere differita, per l'eventuale necessita' di atti istruttori, entro i sette giorni successivi alla data di effettuazione dell'intervento in Consiglio del Consigliere richiedente. Per rispettare la scadenza, ove non siano previste riunioni del Consiglio, la risposta puo' essere resa in forma scritta. Scaduto infruttuosamente tale termine, il Presidente dispone che della mancata risposta sia fatta espressa menzione nel verbale della seduta.
  6. Dopo le dichiarazioni del Presidente o di altro membro della Giunta municipale, il proponente o i proponenti della questione possono replicare, rispettivamente, per un tempo non eccedente i cinque minuti.
  7. Le Interrogazioni svolte secondo le procedure del seguente articolo non possono essere ripresentate come Interrogazioni ordinarie
TITOLO IX
VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE, PUBBLICITA' E ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI CONSILIARI

art.79

Compilazione e contenuto dei verbali delle sedute del Consiglio municipale

  1. Al fine di una piu' agevole e precisa predisposizione dei verbali delle sedute del Consiglio del Municipio, e' installato in aula un impianto per la registrazione delle sedute. Al termine di ogni seduta i nastri contenenti la registrazione della stessa sono presi in consegna dal Segretario del Consiglio.
  2. I verbali delle sedute sono stilati dal Segretario del Consiglio con l'ausilio di un funzionario dell'Ufficio Consiglio e Commissioni.
  3. Le registrazioni su nastro delle sedute possono essere consultate dai Consiglieri sino all'approvazione dei verbali corrispondenti. Dopo tale atto le registrazioni possono essere cancellate. E' vietata la copia delle registrazioni in quanto strumenti a carattere interno di esclusivo ausilio al funzionario incaricato di redigere i verbali.
  4. Ogni Consigliere ha diritto, in corso di seduta, di richiedere che nel verbale sia riportato esplicitamente il suo voto, i motivi del medesimo e ogni precisazione che egli ritenga opportuna. Ha inoltre facolta' di chiedere che le proprie dichiarazioni e quelle di altri intervenuti nel dibattito consiliare siano riportate integralmente e non in forma sintetica.

art.80

Approvazione, annotazioni e rettifiche dei verbali e loro conservazione

  1. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario de Consiglio, e' di norma letto per l'approvazione all'inizio o alla fine della seduta successiva a quella cui si riferisce. Se non sorgono osservazioni il verbale si intende approvato. Ove il verbale sia stato precedentemente depositato, per la consultazione da parte dei Consiglieri, presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, il Presidente puo' sottoporlo all'approvazione del Consiglio, con votazione per alzata di mano, senza darne preventiva lettura.
  2. I Consiglieri possono proporre rettifiche o precisazioni al verbale solo dopo che sia stato letto o, nel caso di suo deposito presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, immediatamente prima della sua votazione, senza la possibilita' di riaprire la discussione e di entrare in alcun modo nel merito delle determinazioni adottate.
  3. Il Presidente, se nessuno si oppone, verificata la loro ammissibilita', sentito il segretario verbalizzante, dispone la rettifica. Altrimenti il Consiglio, sentito un oratore contro ed uno a favore per non piu' di cinque minuti ciascuno, decide per alzata di mano.
  4. I verbali approvati sono depositati per la loro conservazione presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, ove rimangono a disposizione di chiunque intenda consultarli nel rispetto della legislazione vigente sulla pubblicita' degli atti.

art.81

Pubblicita' ed archiviazione degli atti consiliari.

  1. Gli atti e i provvedimenti adottati dal Consiglio Municipale sono trasmessi dal Dirigente amministrativo, per la loro esecuzione, agli Uffici competenti e contemporaneamente ne cura il deposito per la conservazione presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni dove rimangono a disposizione di chiunque intenda consultarli nel rispetto della legislazione vigente sulla pubblicita' degli atti.
  2. Il Dirigente responsabile dell'Unita' Organizzativa Amministrativa cura la pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio e all'Albo del Municipio per 15 gg. consecutivi
  3. Copia degli atti consiliari e' trasmessa agli organi di stampa che ne facciano richiesta scritta.
  4. Degli atti approvati dal Consiglio viene data comunicazione sul sito INTERNET del Municipio
TITOLO X

art. 82

IL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO

  1. Il Presidente del Municipio, eletto con le modalita' stabilite dalla legge e dallo Statuto, dura in carica fino alla nomina del successore, fatta eccezione per i casi previsti all'art.27 - comma 19, lettera b/1- dello Statuto del Comune di Roma e a seguito di approvazione di una Mozione di sfiducia, di cui al comma 11 del medesimo articolo.
  2. Il Presidente:
    1. rappresenta il Municipio
    2. convoca e presiede la Giunta del Municipio
    3. esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, nonche' quelle delegategli dal Sindaco , sia quale Capo dell'Amministrazione, sia quale Ufficiale di governo limitatamente, per queste ultime, ai casi stabiliti dalla legge;
    4. indice i referendum municipali
    5. partecipa alle adunanze del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari Permanenti comunali
    6. promuove l'attivita' della Giunta
    7. propone l'incarico di direzione del Municipio e esprime parere sul conferimento degli incarichi di direzione delle Unita' Organizzative del Municipio
    8. sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici municipali, anche avvalendosi, previa adozione di formale provvedimento, della collaborazione dei singoli componenti della Giunta, formulando direttive e verificando il conseguimento degli obiettivi
    9. puo' conferire ai Consiglieri del Municipio, con apposita ordinanza, determinati incarichi di collaborazione su specifiche materie o particolari obiettivi e ne da' comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile

art. 83

Cessazione dalla carica del Presidente del Municipio

  1. Il Presidente del Municipio cessa dalla carica per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso, nonche' a seguito di approvazione da parte del Consiglio municipale di una Mozione di sfiducia. La cessazione della carica produce anche l'effetto dello scioglimento del Consiglio municipale.
  2. Le dimissioni dalla carica di Presidente del Municipio sono presentate al Consiglio municipale in forma scritta. Diventano irrevocabili e producono lo scioglimento dell'organo consiliare trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.
TITOLO XI
LA GIUNTA DEL MUNICIPIO

art. 84

Composizione, nomina e revoca della Giunta

  1. La Giunta del Municipio e' composta dal Presidente del Municipio, che la presiede,e da 4 Assessori, di cui uno con funzioni di Vice Presidente.Il Presidente nomina i componenti della Giunta e ne da' comunicazione al Consiglio del Municipio nella prima seduta successiva a tale nomina. La carica di Assessore e' incompatibile con la carica di Consigliere municipale o comunale. I membri della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio del Municipio. Il Presidente puo' revocare uno o piu' membri della Giunta, dandone motivata comunicazione al Consiglio del Municipio. La revoca dei componenti della Giunta municipale o la loro sostituzione e' comunicata dal Presidente al Consiglio municipale nel corso della prima seduta successiva all'atto di revoca o di nomina senza la necessaria iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno.
  2. A decorrere dalla costituzione della Citta' Metropolitana la Giunta del Municipio, cosi'; come indicato dall'art. 27 dello Statuto, sara' composta dal Presidente del Municipio e da sei Assessori

art. 85

Convocazione, programmazione e svolgimento delle sedute della Giunta

  1. La Giunta municipale si riunisce con periodicita' almeno mensile, eccezion fatta per il periodo feriale fissato dalla Giunta stessa.
  2. Le sedute della Giunta sono convocate e presiedute dal Presidente del Municipio di sua iniziativa o su richiesta scritta da almeno un terzo dei componenti della stessa recante l'indicazione degli argomenti da trattare, ovvero da un componente della Giunta, su specifiche materie di propria competenza. In tal caso la data della riunione della Giunta per la trattazione degli argomenti proposti, dovra' essere compresa entro i sette giorni successivi alla data della richiesta.
  3. La convocazione della Giunta avviene, di norma, attraverso avviso scritto e comunicazione telefonica effettuati dall'Ufficio della Presidenza almeno ventiquattro ore prima della riunione. L' ordine del giorno di ciascuna seduta e' affisso, a cura dell'Ufficio di Presidenza, negli appositi spazi municipali almeno ventiquattro ore prima della riunione.
  4. Il Direttore del Municipio, o altro Dirigente o Funzionario direttivo da lui delegato, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni della Giunta e ne cura la verbalizzazione
  5. Alle riunioni della Giunta, in relazione ai temi trattati, possono essere invitati i Responsabili, o loro delegati, delle Unita' Organizzative del Municipio. In particolare, viene periodicamente invitato il Responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico affinche' riferisca circa le piu' frequenti critiche, segnalazioni e proposte avanzate dai cittadini. In tali riunioni si definiscono, inoltre, le iniziative volte a favorire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.
  6. Le decisioni di Giunta sono prese a maggioranza relativa ad eccezione di quelle di cui al punto 4 del successivo articolo, per le quali e' richiesta la maggioranza assoluta. In caso di parita' prevale il voto del Presidente.
  7. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

art.86

Funzioni e atti della Giunta del Municipio

  1. La Giunta collabora con il Presidente del Municipio, in attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, nel governo del Municipio ed opera attraverso deliberazioni collegiali. In particolare, la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni di indirizzo e di controllo politico - amministrativo che la legge, lo Statuto o i Regolamenti comunali disciplinanti l'ordinamento dei Municipi non attribuiscano alla competenza del Consiglio o del Presidente del Municipio; riferisce annualmente al Consiglio del Municipio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di impulso nei confronti dello stesso. Le deliberazioni di Giunta sono comunicate al primo Consiglio utile, sono raccolte in apposito contenitore e sono trasmesse ad ogni singolo Consigliere
  2. La Giunta del Municipio, anche tramite i singoli Assessori, impartisce ai dirigenti le necessarie direttive ai fini dell'espletamento dei compiti loro assegnati nel rispetto degli atti di indirizzo emanati dal Consiglio
  3. Gli Assessori hanno il diritto e, se richiesto, in relazione agli argomenti da trattare, il dovere, di partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni senza il diritto al voto
  4. In occasione della formulazione delle previsioni del bilancio municipale, la Giunta redige, su proposta del Presidente del Municipio, un documento nel quale si specificano le scelte e gli indirizzi generali di governo e lo sottopone, per l'approvazione, al Consiglio Municipale.
  5. Le proposte di deliberazione della Giunta, di competenza del Consiglio municipale, sono trasmessi all'Ufficio Consiglio e Commissioni, ovvero agli uffici interessati.
  6. In particolare, le direttive del Presidente o dei singoli Assessori o della Giunta, intesa nel suo collegio, sono notificate in forma scritta, in primo luogo, al Direttore del Municipio, il quale traduce le direttive di indirizzo in specifici obiettivi e indicazioni di lavoro per ciascun dirigente municipale sottordinato e al Dirigente preposto alla Unita' Organizzativa interessata (soppresse le parole al Direttore Generale)
    Le direttive indicano il termine entro cui gli obiettivi debbono essere conseguiti.
  7. I Dirigenti preposti alla direzione dell'Unita' Organizzativa interessata presteranno ottemperanza alle direttive degli organi politici attraverso la puntuale esecuzione delle disposizioni del Direttore del Municipio,le quali debbono recare l'indicazione del termine previsto per il loro adempimento ed essere notificate, in forma scritta, ai Dirigenti stessi.
  8. Le direttive lasciano al destinatario un margine di apprezzamento e di autonoma determinazione e possono essere, altresi', motivatamente disattese.
  9. Le Direttive, contestualmente alla notifica al Direttore del Municipio, sono trasmesse anche al Presidente del Consiglio il quale ne dara' comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, sulle quali non e' prevista alcuna discussione.
  10. Le direttive sono raccolte in ordine cronologico in apposito contenitore e sono consultabili dai Consiglieri, che ne possono, anche, chiedere copia per iscritto al Presidente del Municipio. Tali copie sono rilasciate entro sette giorni dalla richiesta.
  11. La Giunta dedica periodicamente una sua riunione alla verifica dello stato di attuazione degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal Consiglio, anche convocando i Responsabili dei singoli servizi ed uffici, e su di esso riferisce al Consiglio al momento della presentazione della relazione annuale sulla propria attivita', da presentare nel mese di dicembre .

art.87

Verbalizzazione delle sedute della Giunta

  1. I verbali delle sedute della Giunta sono redatti dal Direttore del Municipio o dal Dirigente o Funzionario ascritto alla categoria “D”, da lui designato, anche avvalendosi dell'Ufficio di Segreteria della Giunta, e sono firmati dallo stesso e dal Presidente del Municipio.
  2. Ogni membro della Giunta ha diritto, in corso di seduta, di chiedere che le proprie dichiarazioni e quelle di altri intervenuti nel dibattito siano riportate integralmente nel verbale e non in forma sintetica.
  3. Il verbale e' di norma letto per l'approvazione alla fine della seduta cui si riferisce. Se non sorgono osservazioni il verbale si intende approvato. I Membri della Giunta possono proporre rettifiche o precisazioni al verbale senza la possibilita' di riaprire la discussione e di entrare in alcun modo nel merito delle determinazioni adottate. Il Presidente, se nessuno si oppone, verificata la sua ammissibilita', sentito il segretario verbalizzante, dispone la rettifica. Altrimenti la Giunta decide con votazione a maggioranza relativa.
  4. Dopo l'approvazione, il Segretario della Giunta cura il deposito dei verbali presso l'Ufficio di Presidenza dove sono conservati.
  5. Copia dei verbali delle sedute della Giunta puo' essere consultata dai Consiglieri e rilasciata entro sette giorni previa apposita richiesta scritta indirizzata al Presidente da parte del Consigliere interessato.
  6. Il testo completo ed integrale delle decisioni prese dalla Giunta e' riportato nei verbali. La Giunta, in relazione al contenuto delle stesse, puo' stabilire la loro eventuale comunicazione al Consiglio e specifiche forme di pubblicita'.
TITOLO XII
LE COMMISSIONI CONSILIARI, GLI OSSERVATORI, I GRUPPI DI LAVORO.

art.88

Funzioni e compiti delle Commissioni Consiliari.

  1. Le Commissioni Consiliari sono istituite dal Consiglio del Municipio e svolgono per suo conto, ciascuna nell'ambito attribuitale, funzioni istruttorie, referenti, propositive e di verifica al fine di ottenere, attraverso una piu' approfondita e specifica trattazione, un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo svolte dal Consiglio stesso.
  2. Le Commissioni sono istituite in rapporto ad argomenti e questioni di interesse municipale o relativamente a materie di competenza del Municipio.
  3. Al fine di garantire un efficace lavoro delle Commissioni, il Presidente del Consiglio, il Presidente del Municipio o l'Assessore competente per materia, tramite i rispettivi uffici, comunicano, per quanto di competenza di ciascuna Commissione, ai Presidenti ed ai Vice Presidenti delle stesse, ogni informazione acquisita e utile all'espletamento dei lavori della Commissione stessa.
  4. Ciascuna Commissione ha il compito di esaminare preventivamente tutte le proposte e atti, compresi quelli della Giunta, da sottoporre all'approvazione del Consiglio municipale.
  5. Al termine dei lavori, le valutazioni ed eventuali proposte della Commissione, unitamente al testo della deliberazione o risoluzione su cui si e' discusso, sono immediatamente trasmesse dal segretario della Commissione stessa, tramite il Servizio Consiglio e Commissioni, al Presidente del Consiglio per il loro inserimento all'ordine del giorno del Consiglio municipale.
  6. Il Presidente del Municipio, con le modalita' previste dall'art. 67 del presente Regolamento, trasmette alle Commissioni competenti, al fine di acquisirne il parere, tutti gli atti amministrativi del Comune per i quali e' richiesto il parere preventivo del Municipio.
  7. Ciascuna Commissione puo' trattare autonomamente qualsiasi questione di interesse municipale compresa nelle sue competenze.
  8. Le Commissioni hanno facolta' di acquisire direttamente informazioni, notizie e documenti presso tutti gli uffici municipali, comunali e presso gli uffici delle Aziende, degli Enti e Istituzioni partecipati dal Comune o da essi istituiti.

art.89

Composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

  1. Ciascun Consigliere municipale fa parte di almeno una e di non piu' di due Commissioni Consiliari Permanenti.
  2. Ciascuna Commissione Consiliare Permanente e' composta da almeno cinque Consiglieri nominati dal Consiglio rispettando le proporzioni tra i Gruppi e tenendo conto delle loro indicazioni e designazioni.
  3. Ogni Consigliere puo' partecipare alle sedute di Commissioni Consiliari Permanenti diverse da quelle alle quali appartiene, senza diritto di voto, salvo il caso di assenza di membri effettivi appartenenti allo stesso Gruppo, nel qual caso partecipa con pienezza di diritto anche alle votazioni. Ove siano presenti piu' Consiglieri appartenenti allo stesso Gruppo consiliare del membro effettivo assente, assume le sue veci il Consigliere di maggiore eta', salvo che non vi sia delega scritta del commissario assente ad altro componente del Gruppo o diverso accordo tra i Consiglieri presenti.
  4. Il Membro della Giunta municipale incaricato al settore di competenza della Commissione partecipa ai lavori della stessa, senza diritto di voto.
  5. Il Consigliere municipale Aggiunto partecipa, senza diritto di voto, ai lavori di tutte le Commissioni, senza che la sua partecipazione venga conteggiata al fine del rispetto delle proporzioni di cui al precedente punto 2.

art.90

Costituzione delle Commissioni Consiliari Permanenti.

  1. Entro venti giorni dalla seduta di insediamento, il Consiglio del Municipio definisce il numero e le attribuzioni di competenza, per settori omogenei, delle Commissioni Consiliari Permanenti, e stabilisce il numero dei loro componenti. In quella stessa riunione, ove si raggiunga un accordo tra i Gruppi circa le assegnazioni dei singoli Consiglieri, il Consiglio procede anche alla nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti. In caso contrario si procede come indicato nei due successivi punti.
  2. Entro cinque giorni dalla istituzione delle Commissioni, i Presidenti dei Gruppi Consiliari rimettono al Presidente del Consiglio le proposte di designazione dei loro Consiglieri per la composizione delle Commissioni Consiliari Permanenti.
  3. Entro il decimo giorno successivo, il Consiglio municipale nomina i membri delle Commissioni Consiliari Permanenti.
  4. Ciascuna Commissione nella prima seduta convocata dal Presidente del Consiglio, da tenersi entro 10 giorni dalla suddetta nomina, elegge nel suo seno, a scrutinio segreto mediante apposite schede, il proprio Presidente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta nei primi due scrutini, risultera' eletto il Consigliere che avra' conseguito, al terzo scrutinio, il maggior numero di voti e, in caso di parita', il maggiore di eta'.
  5. Successivamente all'elezione del Presidente della Commissione, nella medesima seduta, ciascuna Commissione elegge, con un'unica votazione e con le stesse modalita' del Presidente, un Vice Presidente. Risultera' eletto il Consigliere che avra' conseguito il maggior numero di voti e, in caso di parita', il maggiore di eta'. Il Vice Presidente esercita le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento o assenza.
  6. Un Consigliere Municipale puo' essere Presidente di una sola Commissione Consiliare Permanente.
  7. In caso di dimissioni, presentate per iscritto, impedimento permanente, rimozione, decesso del Presidente o del Vice Presidente, la Commissione procede, nella prima riunione successiva all'evento, all'elezione di un nuovo Presidente o Vice Presidente con le stesse modalita' di cui ai commi precedenti. Le dimissioni sono irrevocabili e immediatamente efficaci.
  8. Nuove elezioni per la carica di Presidente e Vice Presidente sono indette, all'interno della Commissione, quando almeno la meta' dei componenti ne faccia richiesta motivata in forma scritta.
  9. Successivamente alla nomina delle Commissioni Consiliari Permanenti, ogni variazione del loro numero, delle competenze, del numero dei membri effettivi e dei singoli Commissari deve essere deliberata dal Consiglio municipale.

art.91

Commissioni Consiliari Speciali e di Indagine.

  1. Su proposta del Presidente del Consiglio o quando un quinto dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata, il Consiglio puo' nominare, a maggioranza assoluta dei propri membri e nel proprio interno, Commissioni Speciali per la trattazione di argomenti particolari e specifici.
  2. La composizione delle Commissioni Speciali, nel rispetto delle designazioni dei Gruppi, deve rispecchiare le proporzioni tra i Gruppi medesimi.
  3. Su proposta del Presidente del Consiglio o quando un terzo dei Consiglieri ne presenti richiesta motivata, il Consiglio puo' nominare, a maggioranza assoluta dei propri membri e nel proprio interno, una Commissione di Indagine sulla questione sollevata che deve comunque riguardare le attivita' di competenza del Municipio.
  4. La Presidenza delle Commissioni di indagine e di ogni altra Commissione avente funzioni di controllo, di garanzia e trasparenza, le cui competenze sono definite dall'art.97 del Regolamento del Consiglio Comunale, e' attribuita alle opposizioni.
  5. Al termine dei lavori la Commissione di Indagine presenta al Consiglio del Municipio una relazione conclusiva ed eventualmente due, una di maggioranza ed una di opposizione.
  6. La durata delle Commissioni Speciali e di quelle di Indagine, fissate dal Consiglio al momento della loro istituzione, puo' essere prorogata una sola volta, su richiesta motivata del Presidente della Commissione stessa, salvo che non si verifichino eventi imprevedibili di turbativa o interruzione temporanea dei lavori o sussistano motivi esterni all'operato della Commissione che giustifichino un'ulteriore proroga.
  7. In relazione all'argomento trattato, al momento della loro istituzione, il Consiglio municipale puo' stabilire il carattere pubblico o meno delle sedute delle Commissioni Speciali e di quelle di Indagine, fatto salvo il dettato della legislazione vigente e del potere di autodeterminazione delle Commissioni in materia di segretezza. Puo' stabilire, altresi';, modalita' specifiche per la conservazione degli atti e dei verbali.

art. 92

Commissione delle Elette

  1. Entro venti giorni dall'insediamento del Consiglio Municipale, il Presidente procede alla convocazione della Commissione delle Elette composta, a norma dello Statuto Comunale, dalle Consigliere facenti parte del Consiglio medesimo
  2. Per il funzionamento della Commissione delle Elette si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni regolamentari riguardanti le Commissioni Consiliari Permanenti
  3. Le proposte di deliberazione formulate dalla Commissione delle Elette su questioni aventi attinenza con la condizione femminile sono trasmesse al Presidente, all'Assessore competente per materia e agli Uffici che si pronunciano in merito entro quindici giorni dalla ricezione. La Commissione delle Elette, quando ritenga che una proposta di deliberazione assegnata ad una Commissione Consiliare Permanente o Speciale presenti aspetti di proprio specifico interesse, ne richiede l'immediata trasmissione e puo' esprimere un parere in proposito entro dieci giorni dalla trasmissione.
  4. La Commissione delle Elette:
    1. svolge una azione di promozione di politiche di pari opportunita'
    2. vigila, collaborando con il Presidente, sulla corretta attuazione nell'Amministrazione municipale della legislazione statale e regionale vigente in materia di pari opportunita' nonche' sul rispetto del Regolamento del Municipio
    3. promuove la presentazione di candidature femminili per le nomine e le designazioni di competenza del Municipio
  5. La Commissione presenta, entro il termine del 31 dicembre di ciascun anno, una relazione scritta al Consiglio municipale sull'attivita' svolta
  6. La Commissione delle Elette stabilisce le modalita' con le quali potra' avvalersi del contributo di Consulte, Associazioni di donne, di movimenti rappresentativi delle realta' sociali, culturali, scientifiche, lavorative, sindacali e imprenditoriali, nonche' di esperte della condizione femminile.
  7. La Commissione delle Elette puo', altresi';, promuovere incontri pubblici su singole tematiche connesse alla condizione femminile

art.93

Funzionamento delle Commissioni Consiliari.

  1. Al Presidente della Commissione spetta il compito di curare lo svolgimento dell'attivita' della Commissione e dei suoi rapporti con il Consiglio e con gli Uffici. In particolare:
    1. convoca la Commissione,
    2. stabilisce l'ordine del giorno delle sedute della Commissione, raccoglie ogni documentazione necessaria allo svolgimento dei lavori, predispone gli inviti delle persone chiamate a riferire su specifiche questioni,
    3. presiede le sedute della Commissione,
    4. riferisce al Consiglio del Municipio sull'andamento dei lavori della Commissione,
    5. predispone il collegamento degli Uffici con la Commissione riguardo alle materie di competenza.
    6. Le Commissioni sono convocate dai loro Presidenti almeno una volta il mese, tenuto conto del calendario dei lavori del Consiglio municipale.
  2. Non e' consentita la convocazione delle Commissioni contemporaneamente alle sedute del Consiglio municipale
  3. La Convocazione delle Commissioni e la compilazione dell'ordine del giorno avviene per iniziativa del Presidente della Commissione ovvero su decisione presa dalla Commissione stessa in una seduta precedente, o su richiesta della Giunta municipale. La convocazione avviene, inoltre, su richiesta scritta da parte di almeno un terzo dei componenti della Commissione; in tal caso la Commissione si riunisce entro e non oltre sette giorni dalla richiesta, con all'ordine del giorno le questioni proposte.
  4. La convocazione delle Commissioni e' effettuata attraverso apposito avviso scritto e comunicazione telefonica da parte degli Uffici municipali competenti almeno quarantotto ore prima della riunione. In caso di motivata urgenza e' ammessa la convocazione fino a ventiquattro ore prima dell'adunanza e, con medesimo avviso, di piu' riunioni successive che si svolgano nella stessa settimana. Copia dell'avviso di convocazione e' affissa nei locali aperti al pubblico dell'edificio municipale, nello spazio destinato alla pubblicita' delle riunioni degli Organi del Municipio. Copia dell'avviso e' trasmessa all'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
  5. Le sedute delle Commissioni Consiliari sono pubbliche, salvo che i casi previsti dalla legislazione e dai regolamenti vigenti o quando la Commissione, con decisione motivata adottata a maggioranza dei presenti, decida di adunarsi in seduta segreta per la tutela e la riservatezza di persone, gruppi o imprese.
  6. Le sedute di Ciascuna Commissione sono valide se vi partecipa almeno la meta' dei componenti.
  7. Le proposte di deliberazioni e risoluzioni, i pareri, e di norma ogni altro atto implicante la votazione, sono adottate a maggioranza relativa, con la maggioranza cioe' dei voti espressi, salvo che la legge, lo statuto o il regolamento prescrivano una diversa maggioranza. In caso di parita' tra i voti favorevoli e quelli contrari, la proposta si intende non approvata.
  8. Le Commissioni hanno diritto di ottenere dagli Uffici Comunali, nonche' dagli Enti, Aziende, istituzioni e dai concessionari dei servizi pubblici locali, informazioni e copia degli atti e documenti senza che possa essere apposto ad esse il segreto d'ufficio, fatto salvo quanto disposto dalla legislazione vigente.
  9. Le Commissioni hanno la facolta' di chiamare, per lo studio delle questioni esaminate, funzionari del Municipio e dell'Amministrazione Comunale e di ogni altro Ente interessato, tecnici esterni, rappresentanti sindacali e sociali ed anche singoli cittadini aventi particolari prerogative, conoscenze o funzioni di rappresentanza, senza diritto di voto. I Funzionari e i Tecnici del Municipio, quando convocati, hanno l'obbligo di partecipare alla seduta della Commissione.
  10. Le Commissioni hanno facolta' di chiedere di poter partecipare come tali ad una seduta della corrispondente Commissione Comunale. Possono chiedere, altresi', al Presidente del Consiglio che sia sentito il parere di una Commissione Comunale sulla materia che la Commissione sta trattando.
  11. Le convocazioni e gli inviti di cui al comma precedente sono disposti dal Presidente della Commissione in rapporto agli argomenti trattati ed alle ragioni di un ordinato svolgimento delle sedute, tenendo conto delle indicazioni dei componenti delle Commissione stessa. Qualora la seduta sia convocata su richiesta di un terzo dei componenti, alla Commissione partecipano anche le persone esterne da essi indicate per riferire in merito alle questioni poste all'ordine del giorno.
  12. Su richiesta di un Presidente di Commissione, informato il Presidente del Consiglio, due o piu' Commissioni possono riunirsi in seduta congiunta. In tal caso presiede la seduta il Presidente della Commissione che l' ha promossa.
  13. La seduta congiunta di piu' Commissioni Consiliari e' valida se vi partecipa almeno la meta' dei componenti di ciascuna delle singole Commissioni confluenti.
  14. Il Presidente del Municipio, su richiesta delle Commissioni, riferisce ad esse sullo stato di attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio municipale.
  15. Le Commissioni, su specifiche questioni, possono nominare un relatore diverso dal Presidente della Commissione che riferisca, oralmente o per iscritto, al Consiglio municipale i lavori e le decisioni della Commissione; e' sempre facolta' dell'opposizione nominare un proprio relatore.
  16. Le funzioni di segreteria di ciascuna Commissione sono svolte da un funzionario del ruolo amministrativo del Municipio, indicato dal Direttore del Municipio e appartenente al Servizio competente per materia. A tale funzionario spetta il compito di:
    1. redigere e conservare i verbali delle sedute della Commissione fino al momento del loro deposito presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni,
    2. preparare tutti gli atti necessari per l'attivita' della Commissione,
    3. procedere alla stesura materiale delle proposte di delibera o risoluzione di loro competenza da sottoporre all'esame del Consiglio,
    4. dare seguito ad ogni altro adempimento conseguente all'operato e alle decisioni della Commissione.
  17. A ciascuna Commissione e', inoltre, assegnato, su richiesta nominativa del Presidente, un altro dipendente con il compito di collaborare con il Presidente stesso e i membri della Commissione.
  18. I verbali delle sedute delle Commissioni sono redatti in forma sintetica ed esaustiva dal Segretario, sono firmati dallo stesso e dal Presidente della Commissione e vengono posti alla approvazione al termine della seduta o entro 7 giorni dalla stessa. Ove un membro della Commissione non concordi o voglia integrare i contenuti del verbale, ne richiede la modificazione o l' integrazione. In tal caso il verbale, con le modificazioni apportate, viene posto alla approvazione della Commissione stessa.
  19. I verbali approvati sono conservati presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, ove rimangono a disposizione di chiunque intenda consultarli nel rispetto della legislazione vigente sulla pubblicita' degli atti. Copia dei verbali e' consegnata al Presidente del Consiglio, al Presidente del Municipio e al Direttore del Municipio.
  20. Per quanto non detto nel presente articolo, in merito alle modalita' della rettifica, dell'approvazione, della conservazione dei verbali ed alla pubblicita' degli atti, valgono le norme del presente Regolamento riferite all'attivita' del Consiglio municipale

art. 94

Partecipazione dei cittadini alle sedute delle Commissioni Consiliari

  1. Nel caso di proposte di atti consiliari di iniziativa popolare, o relative al disciplinare delle Consulte di cui al punto 11 dell'art. 9 del presente Regolamento, per le quali e' previsto l'esame da parte delle Commissioni Consiliari, il Presidente della Commissione competente invita, in quella sede, uno o piu' rappresentanti del Comitato Promotore o della Consulta ad illustrare la proposta.
  2. Nel caso di petizioni, per le quali e' previsto, dal punto 4) dell'art. 16 del presente Regolamento, l'esame da parte delle Commissioni Consiliari, il Presidente della Commissione competente invita, in quelle sede, il singolo cittadino o il rappresentante dell'Associazione, del Comitato o della Consulta proponenti ad illustrare la richiesta.
  3. Le Commissioni Consiliari possono stabilire di dedicare un tempo complessivo non superiore a trenta minuti, in apertura o chiusura di ciascuna seduta, per sentire eventuali segnalazioni, esigenze e proposte dei cittadini e per dar loro informazioni su materie di competenza della Commissione stessa.
  4. L'Ufficio Consiglio e Commissioni, su indicazione del Presidente della Commissione, comunica telefonicamente ai Comitati e alle Consulte, di cui agli artt. 7 e 9 del presente Regolamento,le date delle sedute di Commissione che riportano all'ordine del giorno argomenti di loro interesse.
  5. Con non meno di cento sottoscrizioni, recanti chiara indicazione del nominativo e del domicilio dei presentatori, gli appartenenti alla comunita' cittadina del Municipio possono richiedere al Presidente della Commissione Consiliare competente, presentandone istanza scritta presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni, che uno specifico argomento sia posto all'ordine del giorno della Commissione. Il Presidente della Commissione dispone l'iscrizione dell'argomento richiesto all'ordine del giorno di una seduta della Commissione da tenersi entro il ventesimo giorno successivo alla data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo. Tale obbligo non incorre ove l'argomento sia gia' stato trattato dalla Commissione.
  6. La stessa istanza di cui al punto precedente puo' essere presentata dai Comitati di cui all'art. 7 sempreche' le sottoscrizioni di cui al punto 2) dello stesso articolo siano avvenute non prima di sei mesi dalla data della presentazione dell'istanza.

art. 95

Consulta dei Presidenti delle Commissioni Consiliari

  1. E' istituita una Consulta composta dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle Commissioni Consiliari, con lo scopo di coordinare l'attivita' delle Commissioni stesse nello svolgimento delle loro funzioni istruttorie, propositive e di verifica.
  2. La Consulta, inoltre, svolge funzioni di raccordo tra l'istituzione municipale e la comunita' cittadina, individuando i temi di maggior interesse ed urgenza per la qualita' della vita urbana, attraverso l'esame delle informazioni assunte direttamente dalle Commissioni o fornite dall'Ufficio Relazioni con il Pubblico che raccoglie e ordina le proposte, le segnalazioni e i reclami dei cittadini.
  3. La Consulta e' convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio con periodicita' trimestrale.
  4. Il Presidente e' tenuto a convocare la Consulta, entro il termine di sette giorni, quando lo richiedano per iscritto almeno due Presidenti di Commissione.
  5. Alla Consulta partecipano il Direttore del Municipio, o un suo delegato, e un rappresentante dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
  6. In relazione ai temi trattati sono invitati i Responsabili, o loro delegati, delle Unita' Organizzative municipali.
  7. I verbali delle riunioni sono redatti dal personale amministrativo presente.
  8. Le sedute non sono pubbliche.
    (soppressi i commi 6 e 8 della precedente stesura)

art.96

Osservatori

  1. Gli osservatori sono organismi ausiliari che possono essere istituiti con deliberazione del Consiglio municipale, che ne stabilisce la durata, per acquisire informazioni e valutazioni specifiche su singoli problemi o su particolari aspetti della vita sociale, civile, economica e culturale della citta'.
  2. I componenti degli osservatori sono nominati dal Consiglio municipale e sono composti da Consiglieri, rispecchiando la proporzione dei Gruppi consiliari, da tecnici o funzionari del Municipio , da rappresentanti di uffici e organismi comunali competenti per materia e da cittadini.
  3. In seno ad ogni osservatorio vengono nominati un Coordinatore e un Vice Coordinatore

art. 97

Gruppi di lavoro

  1. Il Presidente del Municipio, con propria ordinanza, di sua iniziativa o su proposta del Consiglio o delle Commissioni consiliari, puo' istituire gruppi di lavoro temporanei con il compito di seguire gli sviluppi di particolari situazioni o il raggiungimento di specifici obiettivi e ne da' comunicazione al Consiglio del Municipio alla prima seduta utile
  2. L'ordinanza fissa i limiti di competenza e durata del mandato e nomina i componenti del gruppo scegliendoli tra i Consiglieri, i funzionari o tecnici del Municipio e da rappresentanti di uffici e organismi comunali aventi specifiche competenze in materia.
  3. In caso di istituzione del Gruppo di lavoro su proposta del Consiglio, la presenza dei Consiglieri nello stesso dovra' rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
  4. In seno ad ogni gruppo di lavoro vengono nominati un Coordinatore e un Vice Coordinatore
TITOLO XIII
PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI CONSIGLIERI MUNICIPALI

art. 98

Riferimenti legislativi

  1. I Consiglieri Municipali sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 5 luglio 1982, n.441, secondo le norme del presente TITOLO.

art. 99

Obblighi al momento dell'assunzione della carica

  1. I Consiglieri municipali, entro tre mesi dalla convalida, sono tenuti a depositare presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni:
    1. una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, il possesso di azioni di societa' e di quote di partecipazione a societa', l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa', il reddito complessivo come indicato nell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
    2. una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte.
  2. Tali dichiarazioni sono sottoscritte dall'interessato, sotto la sua responsabilita', ai sensi della normativa vigente in merito alle dichiarazioni sostitutive

art. 100

Situazione patrimoniale e dichiarazione dei redditi del coniuge e dei figli del Consigliere

  1. Il Consigliere, all'atto del deposito di cui al precedente art. 99, e' tenuto a rilasciare un'ulteriore dichiarazione concernente la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge per il quale non sia stata pronunciata la separazione personale di cui all'art.150 del CC, nonche' dei figli conviventi, se consenzienti.
  2. La dichiarazione dovra' essere accompagnata dalla dichiarazione di assenso sottoscritta dal coniuge e dai figli o, nel caso di mancato assenso, da attestazione del Consigliere che ne certifichi il mancato assenso.

art. 101

Obblighi annuali durante la carica

  1. Il Consigliere in carica dovra' depositare ogni anno, entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale e dei redditi, di cui al punto a), comma 1), dell'art. 99 del presente regolamento, intervenute dopo l'ultima attestazione. Tale obbligo e' esteso agli adempimenti di cui all'art. 100 del presente regolamento.

art. 102

Obblighi successivi alla cessazione della carica

  1. Il Consigliere, entro tre mesi dalla cessazione della carica, per scadenza del mandato o per qualsiasi altra causa, e' tenuto a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale, di cui al punto a, comma 1, dell'art. 99 del presente regolamento, intervenute dopo l'ultima attestazione. E' tenuto altresi'; a depositare, entro il mese successivo alla scadenza del relativo termine, una dichiarazione relativa al reddito complessivo cosi'; come indicato nella della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.
  2. Tali obblighi sono estesi anche agli adempimenti previsti dall'art. 100 del presente regolamento.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di rielezione, senza interruzione, del Consigliere cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio.

art. 103

Moduli delle dichiarazioni ed attestati patrimoniali

  1. Le dichiarazioni e gli attestati patrimoniali di cui ai precedenti articoli sono effettuati sui moduli predisposti dall'Ufficio Consiglio e Commissioni.

art. 104

Diffida ad adempiere

  1. Decorsi i termini previsti dai precedenti articoli 99 e 101, il Presidente del Consiglio diffida il Consigliere inadempiente a provvedere entro il termine di quindici giorni dalla data del ricevimento della diffida stessa, da notificare a mezzo messi comunali con ricevuta di ritorno. Se il Consigliere diffidato non adempie nei termini sopraddetti, il Presidente iscrivera' l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta consiliare, ai fini dei provvedimenti di competenza del Consiglio Municipale. Il Consigliere diffidato ha diritto di presentare le debite spiegazioni, sia oralmente che per iscritto, al Consiglio chiamato a deliberare sulla diffida.
  2. Il Consigliere cessato dalla carica, che non abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 99 del presente regolamento, sono applicabili i provvedimenti previsti nel presente articolo, previa diffida e con facolta' di presentare le proprie giustificazioni per iscritto.

art. 105

Regolarizzazione delle dichiarazioni

  1. Se il Consigliere ha adempiuto agli obblighi previsti nel presente regolamento, depositando tuttavia dichiarazioni o documenti irregolari o incompleti, il Presidente del Consiglio gli assegna un termine non superiore a quindici giorni per la regolarizzazione degli atti.
  2. In caso di mancata regolarizzazione nel termine di cui al punto precedente, si applica la procedura indicata nell'art. 104 del presente regolamento.

art. 106

Provvedimenti del Consiglio

  1. Il Consiglio, se ritiene di accogliere le spiegazioni del Consigliere diffidato, assegna allo stesso un ulteriore termine di quindici giorni per adempiere agli obblighi previsti dagli articoli 99 e 101 del presente regolamento, decorrenti dalla data della relativa deliberazione.
  2. Se il Consigliere diffidato non fornisce giustificazioni sull'inadempienza o dichiara di non voler adempiere, o quando le giustificazioni fornite non siano dal Consiglio ritenute valide per l'assegnazione dell'ulteriore termine di cui al punto precedente, il Consiglio municipale vota la censura nei suoi riguardi.
  3. Il processo verbale della seduta viene trasmesso al competente Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e ne viene data notizia sul bollettino di cui al successivo art. 108 del presente regolamento.

art. 107

Diritto all'informazione degli elettori

  1. Tutti i cittadini elettori del Consiglio municipale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni ed attestazioni di cui agli articoli 99,101 e 102, secondo le modalita' stabilite nell'art. 108 del presente regolamento.

art. 108

Bollettino per la pubblicita' della situazione patrimoniale dei Consiglieri

  1. E' istituito il 'Bollettino del Municipio di Roma II per la pubblicita' della situazione patrimoniale dei Consiglieri'.
  2. Il Bollettino ha periodicita' annuale e riporta per ciascun Consigliere le notizie di cui all'art.9 della Legge 441/82.
  3. Il Bollettino e' depositato presso l'Ufficio Consiglio e Commissioni ed ivi rimane a disposizione dei soggetti indicati nel precedente articolo.
TITOLO XIV
DISPOSIZIONI FINALI

art.109

Revoca di norme

  1. E' abrogato il precedente Regolamento del Municipio, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Roma n. 248 del 4 agosto 1993 e la deliberazione del Consiglio municipale n. 9 del 20.2.01.

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